22 Marzo 2024

Contraddittorio preventivo “sospeso” fino al 30.4.2024

di Angelo Ginex
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 2 del 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023).

Tra le tante modifiche, vi è l’introduzione dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, rubricato “Principio del contraddittorio”; disposizione normativa che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l’istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell’attuazione del rapporto tributario.

Per la prima volta, infatti, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un contraddittorio effettivo e informato, in quanto previsto a pena di annullabilità dell’atto, nonché attivato dall’Amministrazione finanziaria mediante la comunicazione al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, di uno schema di atto. Il contribuente avrà a disposizione un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali deduzioni difensive, ovvero per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Inoltre, si tratta di un contraddittorio che, in via generale, è relativo a tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nonché applicabile indistintamente a tutte le tipologie di tributi (armonizzati e non armonizzati), così come a qualsiasi tipologia di verifica fiscale (in loco o a tavolino).

Occorre, tuttavia, precisare che, per espressa previsione normativa, fanno eccezione gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché quelli relativi a casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Al riguardo, premesso che la “semantica” utilizzata solleva dubbi in merito all’ambito applicativo (quali sarebbero gli atti sostanzialmente automatizzati? e quali quelli di pronta liquidazione?), è d’uopo sottolineare che la norma stabilisce espressamente che gli atti esclusi saranno individuati con decreto del Mef.

Quanto all’efficacia della disposizione, occorre evidenziare che la novella legislativa in esame è già entrata in vigore in data 18.1.2024.

Tuttavia, nelle more dell’emanazione del citato decreto del Mef, è altresì intervenuto il D.Lgs. 13/2024, il quale, introducendo il comma 2-bis, all’articolo 1, D.Lgs. 218/1997, ha stabilito che lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo di cui al citato articolo 6-bis, è previsto solo per gli atti emessi a partire dal 30.4.2024.

Di qui, pertanto, la necessità di un coordinamento tra le disposizioni citate, avvertita soprattutto dall’Amministrazione finanziaria al fine di agevolare l’attività operativa degli uffici.

Con atto di indirizzo del Dipartimento delle finanze pubblicato lo scorso 29.2.2024, il Mef ha precisato che: “una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.”

Dunque, fino alla data del 30.4.2024 (data a decorrere dalla quale gli atti di accertamento dell’Agenzia delle entrate dovranno seguire le regole stabilite dal citato articolo 1), nulla cambia sulle modalità procedurali di contraddittorio tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

A nostro avviso, la precisazione offerta dal Mef appare condivisibile proprio per le ragioni dallo stesso espresse nell’atto citato, e cioè che la disposizione di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, in quanto collocata nello Statuto dei diritti del contribuente, sancisce un principio generale che, tuttavia, non gode di valenza assoluta, così come normativamente previsto.

Inoltre, occorre sottolineare che è espressamente prevista l’emanazione di un apposito decreto del Mef che individui gli atti per i quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso e le regole procedimentali contemplate dal ridetto articolo 6-bis non si sostituiscono alle forme partecipative e di contraddittorio di cui all’articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997.

In definitiva, quindi, si condivide l’interpretazione sistematica delle recenti novità normative offerta dal Mef, secondo cui il contraddittorio preventivo è in stand-by sino al 30.4.2024.