14 Settembre 2022

La riduzione dei ricavi entro il 33% non giustifica l’esclusione dagli Isa

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Anche per il periodo d’imposta 2021 sono state confermate le cause di esclusione già introdotte il precedente anno per far fronte agli effetti della pandemia; secondo il pensiero dell’Amministrazione Finanziaria la loro applicazione deve considerarsi rigorosa, in particolare con riferimento all’ipotesi di riduzione dei ricavi/compensi rispetto al 2019.

 

Le cause di esclusione Covid

Al pari dei vecchi studi di settore, anche nell’applicazione degli Isa sono previste le cosiddette cause di esclusione, ossia situazioni nelle quali gli indici di affidabilità non sono in grado di misurare compiutamente la posizione del contribuente; attualmente queste sono elencate

  • in parte nel comma 6 dell’articolo 9-bis D.L. 50/2017, provvedimento con il quale sono stati coniati gli Isa,
  • in parte nei successivi decreti sulla base del rinvio operato dal successivo comma 7.

Come lo scorso anno, anche per il 2021 sono state individuate (ad opera dei D.M. 21.03.2022 e 29.04.2022) delle cause di esclusione “transitorie” per tenere conto della coda degli effetti della pandemia (ipotesi che comunque prevedono l’obbligo di compilazione dei modelli, evitando di inserire le informazioni contenute nei dati precalcolati), applicabili a soggetti che:

  • nel periodo d’imposta 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto al medesimo ammontare dell’anno 2019 (l’anno precedente alla pandemia), da evidenziare nel modello redditi con il codice di esclusione 15;
  • hanno aperto la partita Iva dal giorno 1° gennaio 2019, da indicare con il codice 16;
  • esercitano in maniera prevalente una delle attività individuate dai codici Ateco elencati nella Tabella 2 in allegato alla parte generale delle istruzioni del modello Isa 2022, ipotesi da segnalare con il codice 17.

Evidente, tra queste 3, la causa di esclusione che più frequentemente si innesca è la prima; occorre però osservare come la riduzione dei ricavi/compensi di oltre un terzo si presenti come una condizione molto stringente.

Tale accadimento si è manifestato con una certa frequenza in relazione al periodo d’imposta 2020, dove per molte attività vi sono state delle chiusure forzate prolungate, mentre nel 2021 fortunatamente le serrate sono state molto più circoscritte.

Ciò non significa che le attività non abbiano comunque risentito dei problemi derivanti dalla pandemia e possono trovarsi in gravissima difficoltà anche con riduzioni dei ricavi/compensi più contenute rispetto alla citata soglia del 33%.

Sul punto ci si è chiesti se una riduzione inferiore possa comunque essere ricollegata ad una causa di esclusione degli Isa, magati l’ipotesi residuale di “non normale svolgimento dell’attività”.

Tale questione era stata portata all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, ricevendo purtroppo risposta negativa: nel corso del forum tenutosi con la stampa specializzata lo scorso gennaio, l’Agenzia ha puntualizzato che, qualora la riduzione dei ricavi/compensi non dovesse raggiungere la soglia richiamata, la relativa causa di esclusione non troverebbe innesco e neppure troverebbe applicazione la causa di esclusione residuale.

Secondo tale posizione, i correttivi introdotti sarebbero in grado di garantire, ai soggetti che non possono beneficiare delle cause di esclusione, una corretta applicazione degli Isa. Non sarebbe quindi possibile invocare, quantomeno automaticamente, la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell’attività.

Ciò posto, nella sezione “note aggiuntive” è possibile comunicare all’Amministrazione finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall’applicazione dell’Isa; è evidente che se la contrazione dei ricavi/compensi, pur non raggiungendo la soglia del 33%, fosse significativa, questo è un elemento che dovrà essere tenuto in debita considerazione al momento dell’eventuale selezione della posizione per future verifiche.