23 Maggio 2014

La problematica compilazione di RW per il titolare effettivo

di Sergio Pellegrino
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Nel pezzo di ieri di Tozzi (ed in uno precedente di Vial) si sono messi in evidenza gli amletici dubbi che ci troviamo a dover affrontare nel momento in cui un nostro cliente debba essere considerato titolare effettivo di investimenti esteri detenuti per il “tramite” di una partecipata in un Paese non-white list.

Come ci ricordano le istruzioni di Unico 2014, per effetto delle modifiche apportate dalla legge comunitaria 2013 all’art. 4 del D.L. 167/1990, “L’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettera u), del DLgs n. 231/2007 e art. 2 dell’allegato tecnico)”.

Se le partecipazioni sono in società residenti in Paesi non collaborativi, ed il soggetto si considera titolare effettivo (avendo ad esempio una quota di partecipazione superiore al 25% del capitale sociale), non va indicato il valore della partecipazione diretta, quanto invece il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società (unitamente alla percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa).

Per esigenze di semplificazione, le istruzioni prevedono che il contribuente indichi, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, predisponendo un prospetto di dettaglio contenente i valori delle singole attività da esibire in caso di richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria: compila quindi un unico rigo di RW per riportare il valore delle attività detenute “indirettamente” attraverso la società di cui risulta essere titolare effettivo.

Così facendo, ci dicono le istruzioni, “seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”.

Tutto potrebbe girare se RW non fosse, da quest’anno, funzionale anche alla liquidazione delle imposte patrimoniali.

La disciplina di IVIE e IVAFE non è cambiata e se quindi un contribuente ha una partecipazione del 30% in una società svizzera (per non andare lontano …) dovrebbe pagare l’IVAFE nella misura dello 0,15% del valore nominale della sua quota.

Ed è proprio qui che si crea il corto circuito, che è facilmente verificabile se ci cimentiamo nella compilazione di RW.

Ipotizziamo di avere un cliente, che ha partecipato alla costituzione di una società svizzera apportando 30.000 euro di capitale ed acquisendo in questo modo una partecipazione pari al 30% del capitale sociale.

La società in questione, per non complicarci troppo la vita, detiene soltanto un immobile acquistato ad 1 milione di euro.

Se la partecipazione anziché in Svizzera (Paese non-white list) fosse in Francia (Paese white list), nonostante il soggetto in questione debba essere comunque considerato titolare effettivo, non si applica l’approccio look through e compilerebbe quindi RW “normalmente”:

 

Ma la partecipata è in Svizzera e quindi le regole dettate dalle istruzioni per la compilazione di RW prevedono l’indicazione del valore delle attività detenute dalla partecipata.

Finché ragioniamo sul monitoraggio, problemi “drammatici” non ne abbiamo (qualche dubbio però a livello di compilazione sussiste, ad esempio sul codice da utilizzare in colonna 6 per indicare il criterio di determinazione del valore se vi sono attività diverse con criteri diversi):

 

Se indichiamo in colonna 3 il codice 2 (che individua le partecipazioni), il software, sulla base di quanto previsto dalle istruzioni, farà sì che sul valore finale indicato in colonna 8, rapportato alla quota di possesso di colonna 5 e al numero di giorni di colonna 10, venga determinata l’IVAFE (che quindi nel nostro esempio viene decuplicata rispetto a quanto dovuto):

Ma, nel nostro “semplice” caso (semplice perché nel patrimonio della partecipata c’è solo un’attività), il bene che il contribuente possiede “indirettamente” è un immobile e quindi qualcuno avanza il dubbio che sarebbe logico che questo assolva l’IVIE e non l’IVAFE: una conclusione di questo tipo però non appare in linea né con il dato normativo (che, come si è detto, per le patrimoniali estere non è cambiato), né con le modalità di compilazione di RW (atteso che il valore delle attività detenute dalla partecipata – immobili, conti correnti, partecipazioni, … – deve essere cumulativamente indicato).

Andando per esclusioni, l’unica strada, anche se non contemplata dalle istruzioni, sembra essere quella di compilare due righi distinti.

Il primo, per fare monitoraggio, indicando il valore complessivo delle attività detenute dalla partecipata (però come si combinino le colonne 5 quota di possesso dell’investimento estero e 19 percentuale di partecipazione nella società di cui il contribuente risulti titolare effettivo rimane un mistero assoluto):

il secondo invece per liquidare l’IVAFE con i canoni “tradizionali”:

Come questa soluzione “creativa” si concili con i software di controllo delle dichiarazioni non ci è però dato sapere …