1 Ottobre 2019

Istanza di mediazione priva dei documenti: il ricorso è ammissibile

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel processo tributario, precisamente con l’articolo 17 bis D.Lgs. 546/1992 (così da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera l), D.Lgs. 156/2015), è stato introdotto l’istituto della mediazione, volta alla composizione bonaria della lite, per le cause di valore non superiore ai cinquantamila euro.

L’atto introduttivo può quindi contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa e deve essere notificato all’Ente che ha emesso l’atto impositivo entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

La procedura di mediazione si deve concludere, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo; decorso tale termine senza il raggiungimento di un accordo diviene, quindi, procedibile il ricorso giurisdizionale.

Premesso ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23523 del 20.09.2019, ha ribadito che nessuna disposizione prevede, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che i documenti allegati a quest’ultimo debbano essere allegati anche all’istanza di reclamo presentata all’amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, la contribuente impugnava, previa notifica di reclamo-mediazione all’Ufficio (ex articolo 17 bis D.Lgs. 546/1992), il diniego di un rimborso del credito Iva, che la società medesima aveva maturato nell’anno d’imposta 2005 ed esposto nella ultima dichiarazione (Modello Unico 2006), presentata da quest’ultima prima della sua estinzione.

La CTP adita respingeva il ricorso proposto dalla contribuente e anche la Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava la sentenza emessa dai giudici di primo grado.

In particolare, la CTR rilevava l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado perché il medesimo non era identico al reclamo di mediazione presentato in precedenza all’Agenzia delle Entrate.

Non solo la CTR nel merito sosteneva che l’istante non avrebbe presentato modello VR, cosicché la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di rimborso nel termine decadenziale di due anni, come previsto dall’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando, tra i vari motivi, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 17 bis e 22 D.Lgs 546/1992 e dell’articolo 7 dello Statuto del Contribuente (chiarezza e motivazione degli atti).

In particolare, la società si lamentava del fatto che il Giudice di appello avesse dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto la contribuente non avrebbe corredato la predetta istanza dei documenti poi successivamente allegati al ricorso giurisprudenziale.

La Suprema Corte ha reputato fondato il motivo di ricorso, in quanto: nessuna disposizione prevede, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che i documenti che lo corredano, depositati presso la segreteria della commissione tributaria adita, siano anche prodotti con l’istanza di reclamo, presentato all’Ente impositore, ai sensi dell’articolo 17 bis D. Lgs. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis (ovvero, ante riforma introdotta dal D. Lgs. 156/2015)”.

Il reclamo, infatti, costituisce una condizione di procedibilità del ricorso, i cui effetti decorrono dopo i novanta giorni dalla sua presentazione.

In relazione alle modalità di costituzione in giudizio si fa espresso rinvio alla disciplina prevista dall’articolo 22 che prevede, al primo comma, che “il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.

Il comma 4 del summenzionato articolo prevede che “unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo in esame del ricorso, ha cassato la sentenza e ha rinviato alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per l’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dalla contribuente e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

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