La validità della procura per il ricorso per cassazione
di Luigi FerrajoliLe Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state investite recentemente di una questione di rilevante importanza, ossia se la procura speciale per proporre il ricorso di legittimità possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso.
Il tema non è di facile soluzione. Infatti, parte della giurisprudenza ha ritenuto invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l’autografia della sottoscrizione della parte non sia stata autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione (Cassazione n. 11249/2022). Tale orientamento si è fondato sul fatto che l’articolo 83, comma terzo, c.p.c. ha autorizzato il legale a certificare l’autografia del soggetto che ha sottoscritto la procura speciale alle liti alle sole condizioni e ai soli limiti indicati dalla stessa norma.
In altre parole, la procura speciale non può essere un atto a sé stante, ma, ai fini dell’autentica, dev’essere necessariamente “apposta in calce o a margine” di uno degli atti elencati dalla predetta disposizione.
A sostegno di tale tesi è stata richiamata anche la normativa emanata in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la quale il legislatore aveva derogato alla regola della contestualità temporale e spaziale dell’autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti ex articolo 83, comma 3, c.p.c., disponendo che “la procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’art. 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia” (comma 20-ter, dell’articolo 83, D.L. 18/2020, poi abrogato).
Secondo giurisprudenza contraria, viceversa, il requisito della specialità della procura, ex articolo 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto, dal momento che se la procura venisse redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore al ricorso, sarebbe possibile desumerne la specialità sia dalla sua congiunzione al ricorso, sia dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo (Cassazione n. 36827/2022).
Tale orientamento, infatti, sostiene come il requisito della contestualità del conferimento della procura speciale “risieda nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte”, per cui è valida la procura speciale rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso, purché sia stata conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione.
Per le Sezioni Unite, investite della questione, il contrasto giurisprudenziale sorto può essere risolto dando continuità al secondo orientamento, ossia reputando valida la procura alle liti rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione pur non contestualmente alla sua redazione.
Infatti, riprendendo il principio sancito dalla giurisprudenza precedente, la Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di procura alle liti, il requisito della specialità, richiesto dall’articolo 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione è integrato, a prescindere dal suo contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione fa si che la procura debba essere considerata per il giudizio di cassazione, anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione.
Ne consegue che, per considerare ammissibile un ricorso per cassazione, il conferimento della procura alle liti debba avvenire all’interno della finestra temporale segnata dal momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello finale della notificazione del ricorso.
In conclusione, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2075/2024, risolvendo il contrasto in essere, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.