1 Luglio 2019

ISA: nel quadro A attenzione particolare all’indicazione di amministratori e soci

di Fabio Garrini
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Il quadro A del modello Isa richiede l’indicazione delle informazioni relative al personale impiegato nell’attività; tali informazioni sono per la maggior parte ricavate dai prospetti rilasciati da chi si occupa delle paghe dell’impresa.

Quando ci si trova a compilare il quadro nel modello relativo ad una società, occorre però prestare particolare attenzione ai righi che accolgono i dati relativi ad amministratori e soci che svolgono la propria attività a favore della società (in particolare A09 – A10 e A11); per tali quadri le istruzioni forniscono delle indicazioni specifiche.

I soci amministratori

Nella compilazione del quadro A degli Isa relativi alle società occorre focalizzare l’attenzione su tre righi:

  • il rigo A09, destinato ai soci amministratori;
  • il rigo A10 destinato ai soci non amministratori;
  • il rigo A11 invece dedicato agli amministratori non soci.

Per i primi due righi sono previsti due campi: in colonna 1 va indicato il numero di soggetti, mentre in colonna 2 va indicata la somma delle percentuali dell’apporto di lavoro prestato complessivamente da tali soggetti.

In relazione a dette percentuali le istruzioni forniscono le seguenti indicazioni: devono essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l’apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta.

Con riferimento ai soci amministratori, di cui al rigo A09, sono fornite due indicazioni:

  • le informazioni relative all’attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo “Soci amministratoriindipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Questo significa che se il socio amministratore fosse inquadrato con rapporto di collaborazione, andrebbe comunque indicato al rigo A09 e non al rigo A04.
  • con riferimento alla percentuale di lavoro prestato, ci si deve riferire solo all’apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l’attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, anche qualora per le stesse non fosse previsto un corrispettivo.

Nella circolare 30/E/2012 (i cui chiarimenti sono espressamente richiamati dalle istruzioni agli Isa) viene fatto il seguente esempio: “Ad esempio, se il socio amministratore svolge per il 60% l’attività di amministratore e per il 40% altra attività non retribuita, la percentuale che si dovrà indicare è pari al 100%.”

Nel rigo A10 (soci non amministratori) non devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro.

Quindi, un socio che fosse assunto a tempo pieno dalla società, andrà indicato nel rigo A01, secondo le corrispondenti regole (numero delle giornate retribuite).

Parzialmente diversa, come detto, è la compilazione del rigo A11, relativo agli amministratori non soci, dove va indicato solo il numero delle unità e non la percentuale la lavoro prestato.

All’interno di tale rigo vanno indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all’attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti.

Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01.

Evidentemente questo rigo sarà compilato non troppo frequentemente.

Le istruzioni precisano inoltre che nel quadro A non devono essere indicati i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice.

Al riguardo viene precisato che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

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