5 Dicembre 2018

Iper-ammortamento: cosa fare entro il 31 dicembre 2018?

di Clara PolletSimone Dimitri
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Le società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che intendono fruire dell’iper ammortamento nel 2018, devono verificare le caratteristiche degli investimenti entro il 31 dicembre 2018.

Entro la fine dell’anno occorre che i beni materiali strumentali nuovi rientranti nel piano “Industria 4.0” – elenco allegato A alla L. 232/2016 – siano consegnati (o sia avvenuto il passaggio di proprietà), entrati in funzione e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

  • per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;
  • per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto precedente).

L’attestazione dei requisiti di legge deve essere acquisita dall’impresa entro la chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione. Al riguardo, la risoluzione AdE 152/E/2017 riporta che “con specifico riferimento al caso in cui l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, sono state segnalate possibili difficoltà per il rispetto di tale termine nelle situazioni in cui l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili – nonché, in caso di beni e impianti complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo e accettazione – avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento”.

Fermo restando il rispetto del termine del 31 dicembre 2018 per verificare le caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, il professionista può procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2018. In tal caso deve consegnare all’impresa entro fine anno una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti. La consegna entro il 31 dicembre 2018 della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec). Il documento successivamente esibito per il giuramento dovrà essere esattamente il medesimo inviato all’impresa.

Qualora l’interconnessione al sistema aziendale di gestione avvenga in un periodo di imposta successivo all’entrata in funzione del bene (ad esempio consegna nel 2018 ed interconnessione nel 2019), l’attestazione dei requisiti deve essere acquisita dall’impresa nel periodo di imposta in cui si verifica tale requisito (entro il 31 dicembre 2019). In tal caso è ammessa la possibilità di produrre la perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione. In questo caso, l’agevolazione dell’iper ammortamento potrà essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

Si ricorda, infine, che è possibile fruire dell’iper ammortamento anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Secondo le indicazioni del disegno di legge A.C. 1334, articolo 10, è prevista la proroga dell’iper ammortamento con rimodulazione delle percentuali di maggiorazione riferite agli investimenti in beni materiali e immateriali rientranti nel piano Industria 4.0. In particolare la proroga interesserà gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il beneficio decresce in funzione del volume di investimenti; non spetteranno agevolazioni oltre la soglia di 20 milioni di euro di investimento. La maggiorazione si applicherà nella misura del:

  • 150% per investimenti fino al 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Il disegno di legge AC 1334 non prevede alcuna proroga per l’agevolazione del super ammortamento (maggiorazione del 30%); le imprese potranno ancora beneficiarne al più tardi entro il 30 giugno 2019, a condizione che:

  • entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
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