6 Dicembre 2018

Notificazioni di accertamento

di EVOLUTION
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Nel processo tributario l’attività c.d. “informativa” sugli atti processuali di parte e/o del giudice è affidata agli istituti della comunicazione e della notificazione, disciplinati dagli articoli 16, 16-bis e 17 D.Lgs. 546/1992., che hanno come obiettivo quello di consentire la formazione, in capo al destinatario, della conoscenza legale dell’atto, che assicura il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per analizzare le norme che regolamentano le modalità di notifica in tema di accertamento.

La notificazione è il risultato di una rigorosa sequenza di atti compiuti secondo le formalità legislativamente previste dagli articoli 16 16-bis D.Lgs. 546/1992.

Le norme succitate prevedono che le notificazioni possono essere eseguite:

  • a norma degli articoli 137 ss. c.p.c., ovvero mediante ufficiale giudiziario;
  • direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto;
  • all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia;
  • dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai concessionari privati anche a mezzo di messo comunale o di messo autorizzato dall’Amministrazione finanziaria;
  • in forma telematica secondo le disposizioni contenute nel M. 163/2013 e successivi decreti.

Ai sensi degli articoli 137 138 c.p.c., le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta della cancelleria, mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione cui è addetto.

Tuttavia, se ciò non è possibile, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in una busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Se non è possibile effettuare la notifica mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., l’ufficiale giudiziario deve eseguirla nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o nel luogo in cui svolge la propria attività.

Se tale ricerca non ha esito positivo, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto da notificare a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace.

In mancanza di tali soggetti, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando manca anche il portiere, al vicino di casa che accetti di riceverla. Questi ultimi due soggetti devono sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario deve dare notizia di ciò al destinatario tramite raccomandata.

Da ultimo, quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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