21 Marzo 2024

Crediti d’imposta 4.0 in beni strumentali nuovi: obblighi documentali

di Fabio LanduzziGiuseppe Tarantino
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La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina dei crediti d’imposta 4.0 per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, prevede specifici obblighi documentali che il contribuente è tenuto a rispettare, al fine di maturare e fruire dell’agevolazione fiscale.

Pertanto, al fine di poter dimostrare la correttezza del proprio operato e, quindi, la spettanza del credito, è necessario che venga prestata particolare attenzione alle prescrizioni in materia, sin dal momento della pianificazione dell’investimento e, dunque, a partire dalla redazione degli accordi contrattuali, ovvero dall’effettuazione dei relativi ordini di acquisto.

La tematica è particolarmente delicata, in quanto il non corretto adempimento della redazione e conservazione degli oneri documentali comporta il disconoscimento del credito d’imposta, con conseguente restituzione delle somme utilizzate in compensazione e versamento delle relative sanzioni ed interessi.

In primo luogo, il legislatore ha previsto –pena la revoca del beneficio – che sia le fatture che gli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati (es. contratti di acquisto, ordini di acquisto, contratti di leasing finanziario, ecc.) contengano, in modo esplicito, il riferimento alle disposizioni di legge che regolano la materia (articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, e articolo 1, comma 195, L. 160/2019): ciò al fine di dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi, nonché la corretta determinazione dell’ammontare delle somme agevolabili.

La mancata indicazione del riferimento normativo nei suddetti documenti, come chiarito anche dall’Amministrazione finanziaria, comporta – in sede di controllo – la revoca del beneficio, limitatamente alla quota parte del credito relativa alla documentazione non correttamente redatta.

Alcuni dubbi sono sorti in merito all’eventuale inosservanza dell’obbligo in esame con riferimento al Documento di Trasporto (DDT). Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello n. 270/2022, si è espressa confermando la necessità che detta indicazione sia riportata anche nei documenti di consegna e, quindi, nei DDT, in virtù della funzione svolta dagli stessi, ossia certificare la consegna dei beni oggetto di agevolazione. Nella risposta viene comunque riconosciuta la possibilità, già prevista dalla precedente risposta ad interpello n. 438/2020, di regolarizzare i documenti privi della apposita dicitura, purché l’integrazione avvenga prima dell’avvio di una verifica.

Tuttavia, tale interpretazione è stata ritenuta da più parti eccessivamente estensiva delle previsioni di legge, anche in considerazione della circostanza che gli estremi del DDT relativo alla consegna dei beni agevolati vengono, in ogni caso, richiamati nella fattura di vendita che deve – come precedentemente esposto – obbligatoriamente riportare gli estremi della previsione agevolativa.

In considerazione di quanto sopra, è stata proposta un’interrogazione parlamentare a fronte della quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito la risposta 5-01787 del 10.1.2024 con la quale ha ribadito che i DDT – quali documenti che certificano la consegna della merce – sono soggetti alle disposizioni generali che richiedono l’indicazione nel documento degli estremi della norma agevolativa. Tuttavia, il MEF ha altresì evidenziato che detto obbligo può ritenersi assolto qualora la fattura – contenente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative – richiami chiaramente e univocamente gli estremi del DDT nel quale è stato omesso di riportare gli estremi delle disposizioni relative all’agevolazione fiscale.

Stante la sostanziale analogia delle previsioni di legge contenute nel Decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 26.2.2024, è ragionevole ritenere che quanto sopra rappresentato sia estendibile anche alle agevolazioni concernenti i crediti d’imposta per la transizione 5.0 a supporto della trasformazione digitale e sostenibile delle imprese.

Ritornando alla disciplina degli oneri documentali dei crediti d’imposta 4.0, in aggiunta all’inserimento degli estremi normativi nelle fatture e negli altri documenti, il contribuente è tenuto a ottenere e conservare una perizia tecnica asseverata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti negli appositi albi, la quale attesti che i beni:

  • possiedono le caratteristiche tecniche previsti dagli allegati A e B della L. 232/2016 e;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura.

Detta perizia può essere sostituita da un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato e, limitatamente al settore agricolo, può essere redatta da un dottore agronomo forestale, da un agrotecnico o da un perito agrario in possesso del diploma di laurea.

Qualora il costo unitario dei beni non superi l’importo di 300.000 euro, in alternativa, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentate.

Da ultimo, è prevista un’apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (vecchio MISE) da inviare tramite apposito modello firmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso in formato elettronico via PEC. Detta comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Per effetto delle modifiche apportate ai termini di presentazione dei modelli dichiarativi, a partire dagli esercizi in corso al 31.12.2023, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, entro il 30.9 di ciascun anno.

Tuttavia, è bene precisare che la suddetta comunicazione ha una funzione meramente informativa, utile a far comprendere l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; pertanto, l’omessa comunicazione – a differenza delle prescrizioni precedentemente richiamate – non costituisce una causa di decadenza dall’agevolazione. Infatti, sia il diritto di maturazione del credito d’imposta che l’utilizzo in compensazione non sono subordinati alla trasmissione della comunicazione in parola.