13 Aprile 2019

I compensi per attività sportive dilettantistiche nel modello 730/2019

di Luca Mambrin
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Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir sono considerati redditi diversi:

  • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti:
  • dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
  • nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE), dagli  enti  di  promozione  sportiva  e  da  qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

La medesima disposizione di applica anche alle somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 90, comma 3, lett. a), L. 289/2002).

L’articolo 69, comma 2, Tuir disciplina le modalità di tassazione di detti compensi, stabilendo che non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta ad euro 10.000 (importo così modificato a decorrere dall’anno 2018 dalla L. 205/2017).

Inoltre sono esclusi da imposizione, e pertanto non vanno dichiarati, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Per tali tipologie di compensi, percepiti nel 2018, è prevista dunque la seguente modalità di tassazione:

  • i primi euro 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
  • sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
  • sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 30.658,28 viene operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

Le somme eccedenti i 10.000 euro sono soggette anche ad addizionale regionale Irpef e all’addizionale comunale Irpef; le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente deliberate dalla Regione o dal Comune titolari del tributo; come infatti precisato anche nella risoluzione AdE 106/E/2012sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7.500 euro  (oggi euro 10.000), deve essere applicata l’aliquota Irpef del 23%, l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’Irpef e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della  ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno  individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario  dell’emolumento ha il domicilio fiscale”.

La parte di reddito eccedente euro 30.658,28 deve essere assoggettata a tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, considerando anche i compensi già assoggettati a ritenuta.

I soggetti invece che percepiscono compensi inferiori a tale soglia sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi: nel caso in cui, tuttavia, la debbano comunque presentare in quanto percettori di altri redditi dovranno indicare anche i compensi sportivi percepiti solo ai fini della determinazione dello scaglione di reddito.

Nell’ambito del modello 730/2019 tali redditi devono essere indicati nel quadro D, rigo D4, tra i redditi diversi dove andrà riportato:

  • alla colonna 3 il codice “7” che identifica i compensi eroga­ti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, individuati dalla causale “N” nel punto 1 della Certificazione Unica;
  • alla colonna 4 il reddito (comprensivo della franchigia di euro 10.000) percepito nel 2018, indicato nel punto 4 della Certificazione Unica;
  • alla colonna 6 il totale delle ritenute Irpef subite, sia a titolo di acconto che a titolo d’imposta indicato nei punti 9 e 10 della Certificazione Unica.

Le ritenute subite relative all’addizionale regionale e all’addizionale comunale vanno riportate nel quadro F, sezione II, rigo F2.

In particolare va indicato:

  • alla colonna 5 il totale dell’addizionale regionale trattenuta indicato nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica;
  • alla colonna 6 il totale dell’addizionale comunale trattenuta indicato nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica

Si veda il seguente esempio:

Il sig. Rossi ha percepito nel corso del 2018 da un’associazione sportiva dilettantistica un compenso per l’attività sportiva pari ad euro 50.000. Ipotizziamo un’aliquota dell’addizionale regionale all’ 1,23% e quella dell’addizionale comunale allo 0,8%.

 

PROSPETTO DEI COMPENSI DA ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
  Compensi percepiti nel 2018 Ritenute Irpef Addizionale regionale Addizionale comunale
Compensi esenti 10.000      
Compensi con ritenuta a titolo d’ imposta 20.658 4.751 254 165
Compensi con ritenuta a titolo d’ acconto 19.342 4.449 238 155

 

Il contribuente compilerà così il quadro D del modello 730:

Le ritenute subite relative all’addizionale regionale e all’addizionale comunale vanno riportate nel quadro F:

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche