13 Aprile 2019

Prestazioni sanitarie e estrazioni dai depositi Iva con fattura cartacea

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Con le risposte alle istanze di interpello n. 103 e 104 l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli obblighi di emissione della fattura elettronica.

La risposta n. 103 riguarda le prestazioni poste in essere da uno studio associato medico odontoiatrico che svolge, oltre all’attività tradizionale di dentista, anche quella di chirurgia e medicina estetica, la commercializzazione di prodotti estetici e la collaborazione con aziende nell’ambito dei predetti settori.

L’Agenzia, dopo aver ricordato l’evoluzione normativa dell’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni sanitarie (da ultimo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche poste in essere anche da soggetti che non sono tenuti all’invio al sistema TS), precisa quanto segue:

  • in primo luogo conferma che le prestazioni sanitarie poste in essere nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite invio al Sdi, e ciò a prescindere dal soggetto che le eroga (persona fisica, società, ecc.), e dall’obbligo di invio al sistema TS;
  • le prestazioni sanitarie poste in essere nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica ed estetica, devono essere documentate con fattura elettronica inviata al Sdi (fatti salvi gli esoneri soggettivi previsti per minimi, forfettari e Asd con proventi commerciali non superiori ad euro 65.000);
  • le cessioni di prodotti estetici devono essere documentate con fattura elettronica inviata al Sdi, ad accezione di quelle che, in base ai chiarimenti dell’Agenzia (ad esempio contenuti nella circolare 7/E/2018), devono essere inviate al sistema TS in quanto la relativa spesa è detraibile;

L’Agenzia precisa inoltre che restano immutati gli eventuali obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale, e che nelle ipotesi di divieto di emissione della fattura elettronica è possibile documentare la fattura in formato elettronico extra Sdi o in formato analogico.

Con la risposta n. 104 l’Agenzia affronta invece la questione delle autofatture per estrazione dei beni dal deposito Iva da parte di un soggetto passivo inglese identificato ai fini Iva in Italia (tramite rappresentante fiscale), il quale chiede di poter emettere tale autofattura in formato elettronico.

L’Agenzia ricorda che l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda le operazioni poste in essere da soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in Italia, mentre, per quelle realizzate da soggetti solamente identificati nel territorio dello Stato non sussiste alcun obbligo in tal senso.

Pertanto, precisa l’Agenzia, poiché la disciplina sui depositi Iva, contenuta nell’articolo 50-bis D.L. 331/1993, prevede l’obbligo di emettere autofattura con Iva all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito Iva, il rappresentante fiscale del soggetto non residente (quale soggetto non stabilito ai fini Iva) dovrà emettere tale documento in formato cartaceo (ovvero elettronico extra Sdi).

Per quanto riguarda la compilazione dell’esterometro, infine, l’Agenzia conferma quanto già previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ossia che l’obbligo in questione riguarda solamente i soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in Italia, con la conseguenza che il rappresentante fiscale del soggetto non residente non ha alcun obbligo in tal senso.

La simulazione di un lavoro di revisione legale tramite un caso operativo – corso avanzato