4 Maggio 2018

Gli obblighi dichiarativi nel consolidato fiscale

di Federica Furlani
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Il consolidato fiscale nazionale è un regime di tassazione opzionale che permette a società di capitali ed enti commerciali, indipendentemente dall’obbligo civilistico di redazione del bilancio consolidato, di determinare l’Ires in modo unitario con riferimento alle società aderenti al consolidato.

La società o ente controllante calcola pertanto un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese, come somma algebrica degli imponibili di ciascuna soggetto aderente alla tassazione di gruppo, compensando gli utili di una società partecipante con le perdite di un’altra società, ed apporta le eventuali rettifiche per effetto delle variazioni di consolidamento previste dall’articolo 122 Tuir.

L’istituto è disciplinato dagli articoli da 117 a 129 Tuir e le relative disposizioni applicative sono state oggetto di recente revisione ad opera del D.M. 01.03.2018.

Tale decreto ha revisionato il precedente D.M. 09.06.2004, sostituendo e abrogando le sue disposizioni, al fine di rendere operative le modifiche apportate alla disciplina in esame dal D.L. 193/2016, che ha introdotto un regime di rinnovo tacito e automatico dell’opzione al termine del triennio di validità. In particolare l’articolo 14 D.M. 01.03.2018 prevede che al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata con le modalità previste.

Non sono cambiati gli adempimenti ai fini dichiarativi che devono essere perfezionati da ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo al fine di trasferire redditi imponibili o perdite fiscali alla consolidante, che deve poi provvedere agli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito, sia a titolo di saldo che di acconto.

In particolare ciascun soggetto (consolidante e consolidate) deve presentare all’Agenzia delle entrate il proprio modello Redditi 2018, secondo le modalità ed i termini previsti (quindi entro il prossimo 31 ottobre 2018), senza liquidare la relativa imposta ed eventualmente scomputando in diminuzione dal reddito complessivo le perdite fiscale conseguite negli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo.

Nel modello non va pertanto compilato il quadro RN, dedicato alla determinazione dell’Ires, ma il quadro GN – Reddito complessivo ai fini del consolidato che permette di evidenziare, oltre il reddito complessivo da trasferire, anche altri dati utili alla liquidazione dell’imposta di gruppo:

  • le eccedenze d’imposta diverse all’Ires trasferite al consolidato (da utilizzare in compensazione dell’Ires dovuta a livello di gruppo);
  • gli oneri detraibili e le detrazioni;
  • le spese per il risparmio energetico e per interventi in zone sismiche;
  • le ritenute subite;
  • i crediti di imposta;
  • gli acconti versati;
  • eventuali altri dati.

Nella dichiarazione va inoltre indicato l’eventuale reddito prodotto all’estero e la relativa imposta ivi pagata.

Le società consolidate devono inoltre trasmettere alla consolidante la copia della dichiarazione dei redditi al fine di comunicarle i dati necessari alla liquidazione dell’Ires e alla compilazione del modello del consolidato (nazionale o mondiale) denominato CNM.

Inoltre le controllate sono tenute a fornire alla controllante ogni necessaria collaborazione per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, anche successivamente al periodo di validità dell’opzione.

Ai fini dichiarativi la consolidante, oltre a presentare il proprio modello Redditi, deve trasmettere, con le stesse scadenze (31 ottobre 2018), il modello CNM, che in generale va utilizzato per presentare:

  • la dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e di stabili organizzazioni di imprese controllate non residenti;
  • la dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

In tale modello:

  • è determinato il reddito complessivo del gruppo (quadro NF);
  • sono indicati i trasferimenti al gruppo (quadro NX): oneri detraibili, crediti d’imposta, ritenute, eccedenze d’imposta, trasferimenti eccedenze infragruppo, acconti versati, …;
  • va evidenziata l’eventuale interruzione della tassazione di gruppo (quadro NI) prima del compimento del triennio oppure la revoca dell’opzione. In tali casi la società o l’ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si evidenzia che, in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo, avvenuta nel corso del periodo d’imposta, la società o ente già consolidante deve allegare il richiamato quadro NI nel proprio modello Redditi SC;
  • è determinato il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165 Tuir e il credito d’imposta di cui all’articolo 3 D.Lgs. 147/2015 (quadri NR, NE e NC);
  • è determinata l’Ires sulla base del reddito complessivo globale (quadro CN).
La redazione del bilancio consolidato in base al D. Lgs. 139/2017 e all’OIC 17 – Problemi applicativi particolari