4 Maggio 2018

Contabilizzazione del maxicanone in caso di riscatto anticipato

di Alessandro Bonuzzi
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La contabilizzazione del leasing finanziario da parte delle imprese utilizzatrici che adottano i principi contabili nazionali è da sempre un tema dibattuto tra gli addetti ai lavori.

È noto che esistono due diverse modalità di contabilizzazione di un contratto di leasing finanziario:

  • il metodo patrimoniale, secondo cui l’utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all’atto dell’eventuale riscatto, mentre in vigenza del contratto iscrive solamente in conto economico i “canoni” maturati;
  • il metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali, in base al quale l’utilizzatore, giacché ne ha l’effettiva disponibilità, tratta il bene come se fosse di sua proprietà.

Spesso ci si è interrogati circa la possibilità di applicare il metodo finanziario da parte delle imprese che adottano i principi contabili nazionali; tuttavia, tale contabilizzazione è espressamente prevista soltanto per le imprese che redigono il bilancio in base agli IAS. Infatti, il codice civile e gli OIC impongono nella pratica di procedere alla rilevazione del leasing secondo il metodo patrimoniale.

Nell’ambito di tale metodologia contabile il valore del maxicanone iniziale va riscontato lungo la durata del contratto. In ogni anno va rilevato un componente negativo di reddito come contropartita della riduzione del risconto attivo, al fine di imputare a conto economico la quota di maxicanone di competenza.

Ma che fare in caso di riscatto anticipato del bene da parte dell’impresa utilizzatrice? Due sono i possibili comportamenti contabili.

In primo luogo, si potrebbe imputare nel conto economico dell’anno in cui avviene il riscatto l’intero ammontare residuo del risconto attivo relativo al maxicanone.

Diversamente, il residuo importo del risconto attivo potrebbe essere capitalizzato ad incremento del prezzo di riscatto del bene, venendo così imputato a conto economico sotto forma di quote di ammortamento. Di tale avviso è il principio contabile Oic 18 (dedicato ai ratei e risconti) che nella versione pubblicata nel 2014 prevedeva che “Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo storico del bene pari al valore di riscatto”.

In effetti, la seconda soluzione pare di sicuro più aderente al principio della competenza economica, giacché esclude l’inquinamento del risultato civilistico dell’anno del riscatto che inevitabilmente si avrebbe in caso di imputazione dell’intero importo residuo del maxicanone in un’unica soluzione.

Va però osservato che la previsione contenuta nella versione 2014 dell’Oic 18 non è stata riproposta nell’ultima edizione del principio contabile, applicabile dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016: nella nuova versione, infatti, non è presente il paragrafo dedicato ai casi particolari, ossia alle operazioni di leasing finanziario. C’è da chiedersi la ragione di questa modifica. In particolare, andrebbe capito se trattasi di una mera dimenticanza oppure di una precisa volontà dei redattori del principio.

Invero, al netto di ciò, si deve considerare che la fattispecie è affrontata nell’Appendice A del nuovo Oic 12, secondo cui “Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene”. Alla luce di quest’ultima riflessione pare ragionevole ritenere che possano continuare a trovare applicazione le indicazioni fornite nel vecchio Oic 18.

Pertanto, nell’ipotesi in cui il bene locato venga riscattato in anticipo, l’ammontare residuo del risconto attivo relativo al maxicanone va capitalizzato nel valore del cespite, aggiungendosi al costo sostenuto per riscattare il bene e concorrendo al risultato d’esercizio come quota parte dell’ammortamento.

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Il bilancio d’esercizio dopo la riforma