12 Aprile 2021

Finanza urgente nei concordati preventivi

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito dei concordati con continuità aziendale, esiste la possibilità di ricorrere a finanziamenti in via d’urgenza, ex articolo 182 quinquies, comma 3, L.F..

In particolare, l’articolo prevede la possibilità, per il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L.F., anche in assenza del piano di cui all’articolo 161, comma 2, lettera e), L.F., o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis, comma 1, L.F., o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182 bis, comma 6, L.F., di chiedere al Tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’articolo 111 L.F., funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività di impresa.

Al fine di ottenere l’autorizzazione, è necessario che il ricorso specifichi:

  • la destinazione dei finanziamenti;
  • l’impossibilità per il debitore di reperire altrimenti tali finanziamenti;
  • che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’impresa.

Affinché sia riconosciuta la prededuzione al finanziamento, è necessaria espressa autorizzazione da parte del Tribunale a contrarre il finanziamento stesso.

La ratio della norma è quella di consentire alle imprese in crisi di ottenere, nel lasso di tempo intercorrente tra il deposito domanda di concordato “con riserva” ed il termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L.F. per  il deposito del piano concordatario e della documentazione, dei finanziamenti necessari per garantire la continuazione dell’attività.

Il carattere di urgenza di tale tipologia di finanziamenti risulta evidente anche per il fatto che non è richiesta l’attestazione di un professionista circa il fatto che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, invece richiesta nel caso di cui al comma 1 dell’articolo 182 quinquies L.F..

La finanza “urgente” presuppone una prospettiva di concordato preventivo in continuità aziendale, anche limitatamente alla fase preconcordataria, o un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il temine massimo per la richiesta di autorizzazione del finanziamento “urgente” è la scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L.F., o l’udienza di omologazione di cui all’articolo 182 bis, comma 4, L.F., o la scadenza del termine di cui all’articolo 182 bis, comma 7, L.F..

Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, così come modificato dal Correttivo di cui al D.Lgs. 147/2020, pubblicato nella G.U. n. 276 del 5.11.2020, prevede, all’articolo 99, l’ipotesi dei “Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”.

La “prededuzione” è riconosciuta per tutti i finanziamenti chiesti dal debitore e autorizzati successivamente alla richiesta del debitore volta ad ottenere, a norma degli articoli 40 e 44 del CCII, l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, l’accesso anche con riserva alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

La norma si riferisce ai finanziamenti autorizzati in corso di procedura ma prima che intervenga il decreto di omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione; l’articolo 99 del CCII prevede inoltre che i finanziamenti in discorso siano richiesti quando sia prevista la continuazione dell’attività, “anche se unicamente in funzione della liquidazione”.

Riguardo alla procedura occorrente per chiedere al Tribunale di essere autorizzati a contrarre i finanziamenti in discorso, l’articolo 99 del CCII dispone che la domanda si propone con un ricorso al Tribunale e che in tale ricorso il debitore deve indicare con la massima precisione:

  1. qual è la destinazione del finanziamento che si intende contrarre;
  2.  l’impossibilità di reperire tali somme diversamente e, quindi, anche attraverso il ricorso ad altre forme di finanziamento;
  3. le ragioni per le quali la mancata autorizzazione a contrarre il finanziamento determinerebbe un pregiudizio per la continuazione dell’attività aziendale e per il successivo svolgimento della procedura.

È richiesta altresì l’attestazione da parte di un apposito professionista che confermi i requisiti su esposti nonché l’utilità del finanziamento richiesto ai fini della migliore soddisfazione del ceto creditorio.

Tale attestazione non sarà necessaria nei casi in cui il Tribunale ravvisi l’urgenza di provvedere, per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività di impresa.

L’articolo 99, comma 6, CCII inoltre stabilisce che se, una volta ottenuto il finanziamento, la procedura di concordato o di omologazione non vadano a buon fine e si apra la procedura di liquidazione giudiziale, il diritto al rimborso degli enti che hanno erogato il finanziamento autorizzato dal Tribunale goda comunque del beneficio della prededuzione, a meno che, congiuntamente:

a) il ricorso con cui era stata richiesta l’autorizzazione al finanziamento o l’attestazione contengano dei dati falsi od omettano informazioni rilevanti, o comunque quando il debitore abbia commesso atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione;

b) il curatore dimostri che i soggetti che hanno erogato il finanziamento conoscevano, al momento dell’erogazione, le predette circostanze.