28 Gennaio 2019

Fatture estere inviate al SdI: primi errori segnalati dagli operatori

di Clara PolletSimone Dimitri
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Dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la comunicazione delle operazioni transfrontaliere disciplinata dall’articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015: il nuovo adempimento, denominato esterometro, comporta l’invio mensile delle operazioni da e verso controparti estere (comunitarie ed extra-comunitarie), fatta eccezione per le operazioni con bollette doganali, il cui invio è facoltativo.

Gli elenchi riepilogativi Intrastat restano in vigore con le semplificazioni previste dal provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 mentre possono essere escluse dall’esterometro le sole operazioni attive verso operatori Ue ed extra-Ue, a condizione che le stesse vengano trasmesse in formato xml al Sistema di Interscambio, esponendo nel campo codice destinatario il valore “XXXXXXX”.

Molti operatori hanno scelto tale soluzione per snellire la mole della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (primo invio in scadenza il 28 febbraio 2019). In tal caso, il cedente/prestatore nazionale può trasmettere un file xml contenente i dati della fattura attiva estera, avendo l’onere di inviare comunque una copia cartacea (o pdf via mail) al cessionario/committente estero.

È importante ricordare che il file xml estero trasmesso su base volontaria al Sistema di interscambio costituisce un’alternativa all’esterometro, trattandosi, in ogni caso, di una “comunicazione”: in altri termini, l’adempimento viene assolto con una modalità alternativa di comunicazione dei dati e la fattura estera non sarà considerata fattura elettronica “in senso stretto” (fiscalmente resta valida la fattura analogica inviata al cliente, a differenza di quanto avviene per le operazioni nazionali).

In occasione dei primi invii al SdI, sono emersi alcuni controlli bloccanti che hanno complicato la compilazione e la trasmissione del file fattura estero.

La prima anomalia riguarda la compilazione del campo “CodiceFiscale” del file xml, in caso di cliente persona fisica non residente. A differenza del campo relativo alla Partita Iva – “IdFiscaleIVA” – per il quale è prevista una compilazione “libera” per accogliere ipotesi di controparti soggetti passivi senza partita Iva, per il campo “CodiceFiscale” il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato con codice errore 00306.

Altro campo “bloccante” del tracciato xml è il CAP: si tratta di un campo obbligatorio che accoglie solo valori numerici ed ha una lunghezza di 5 caratteri. Tale controllo, evidentemente, nasce pensando alle sole fatture emesse in ambito nazionale mentre all’estero esistono CAP composti anche da lettere (come ad esempio in Inghilterra) o di lunghezza diversa dai 5 caratteri.

In attesa di una correzione del controllo obbligatorio su tali campi, magari ancorando una compilazione “libera” dei campi citati ogniqualvolta il file xml riporti come codice destinatario il valore “XXXXXXX”, si suggeriscono alcune compilazioni “ad hoc” per bypassare tali controlli bloccanti.

Per quanto riguarda il codice fiscale del cliente estero persona fisica, si suggerisce di compilare il campo “IdFiscaleIVA” con un valore convenzione composto dal codice Paese ed un qualsiasi elemento identificativo del cliente (ad esempio, CHnamesurname); tale soluzione è in linea con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nelle “sempreverdi” Faq pubblicate per lo spesometro, per il quale si riscontravano i medesimi problemi in sede di trasmissione dei dati con riferimento alle bollette doganali o controparti estere non titolari di partita Iva. Si ritiene che, in attesa di una correzione di tale controllo bloccante, questa soluzione possa trovare applicazione, per analogia, anche per la trasmissione del file fattura estero al Sistema di Interscambio.

Allo stesso modo, anche il controllo del campo “CAP” dovrà essere superato inserendo un valore convenzionale, pena l’impossibilità di trasmettere il file al SdI. Sul punto segnaliamo che l’Agenzia delle entrate, in occasione di un incontro con il CNDCEC tenutosi il 15 gennaio 2019, ha consigliato di compilare il CAP delle controparti estere con il valore “00000”.

Sul versante degli esoneri, invece, si segnala il caso delle fatture emesse verso turisti extracomunitari, utilizzando la piattaforma OTELLO 2.0: tale procedura, in vigore dal 1° settembre 2018, prevede che le fatture emesse ai sensi dell’articolo 38 quater D.P.R. 633/1972 vengano emesse esclusivamente in modalità elettronica. Pertanto, il contribuente è dispensato dall’inviare nuovamente la fattura elettronica tramite il SdI e dall’esterometro. Nella sezione “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati Iva” sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall’operatore Iva residente o stabilito (chiarimento fornito dall’Agenzia in occasione del citato incontro con il CNDCEC).

Da ultimo segnaliamo la necessità di poter procedere all’assolvimento del bollo virtuale – ai sensi del DM 17.06.2014 – anche per le fatture attive estere create in formato elettronico e trasmesse al SdI come, ad esempio, per le fatture relative alle prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972; ragionevolmente, anche tali operazioni, essendo generate in forma elettronica, possono essere soggette al bollo virtuale, nonostante il documento fiscalmente rilevante resti la fattura in formato cartaceo. Sul punto, mancano chiarimenti ufficiali.

I principi di revisione nazionali