28 Gennaio 2019

Forfettari e attività svolta nei confronti del datore di lavoro

di Leonardo Pietrobon
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In un precedente intervento, è stata analizzata la nuova condizione di esclusione dal regime forfettario prevista dall’articolo 1, comma 19, lett. d), L. 145/2018, riguardante la detenzione di partecipazioni di controllo in s.r.l. che svolgono attività d’impresa, direttamente o indirettamente, riconducibili a quella che si intende svolgere con l’adozione del regime forfettario.

Oltre a tale condizione, il citato comma 19 prevede un’altra condizione di esclusione dal regime forfettario, ossia l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

I dubbi sorti fin dall’introduzione di tale nuova condizione di esclusione sono rappresentati:

  1. dal riferimento alla figura del datore di lavoro;
  2. dalla tipologia di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente all’attuale o ex datore di lavoro;
  3. dal concetto di attività svolta “prevalentemente”.

Le prime due condizioni ad oggi non hanno trovato alcuna soluzione utile a stabilire la sussistenza o meno della causa di esclusione dal regime forfettario.

Ciò che, invece, l’Agenzia delle entrate ha chiarito nel corso del primo incontro con la stampa è il concetto di “attività svolta prevalentemente”.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che “al fine di verificare la sussistenza della suddetta condizione inibente occorre considerare se … l’attività sia espletata in misura prevalente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o alle dipendenze dei quali il contribuente ha svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta. I parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti.”

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni di cui sopra il parametro di riferimento utile ad individuare l’esistenza della prevalenza o meno è costituito dall’ammontare dei ricavi e dei compensi conseguiti.

Ciò che non è stato, ancora, chiarito è il momento di verifica di tale parametro/condizione, soprattutto per i soggetti già in attività alla data dell’1.1.2019.

Si ipotizzi un soggetto che inizia la propria attività nel corso dell’anno 2019: al momento dell’apertura non ha alcun parametro di riferimento storico, di conseguenza potrebbe valere la regola secondo la quale nel primo anno la causa di inibizione viene considerata non presente per presunzione.

La questione si complica per il soggetto che alla data dell’1.1.2019 è già in attività, avendo, in via ipotetica la possibilità di verificare la condizione di prevalenza della quale si discute.

In tal caso le soluzioni possono essere differenti, con diversi effetti:

  1. se dovesse valere la regola di verifica rispetto ai ricavi/compensi passati (2018) il contribuente potrebbe accedere dal 2019 se il dato economico del 2018 dimostra una non prevalenza dei ricavi/compensi nei confronti dell’attuale o ex datore di lavoro; sarebbe escluso per il 2019 in caso contrario;
  2. se, invece, dovesse valere la regola della verifica a posteriori (al 31.12.2019), posto che il contribuente non è nelle condizioni di poter sapere l’ammontare dei ricavi futuri, si realizzerebbero i presupposti per applicare il regime forfettario per l’anno 2019, con l’eventuale fuoriuscita dal medesimo regime a decorrere dal 2020.

Tale dubbio nasce dal fatto che la relazione illustrativa alla L. 190/2014 ha stabilito che la verifica delle condizioni di diniego al forfettario deve essere verificata al momento dell’accesso a tale regime, ossia all’1.1.2019 per i soggetti già in attività al 31.12.2018, o al momento dell’apertura della partita Iva per i soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno 2019.

La riforma della legge fallimentare