21 Dicembre 2021

Esenzione Imu per abitazione principale: le novità del Decreto fiscale

di Gennaro Napolitano
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L’articolo 5-decies D.L. 146/2021 (c.d. Decreto fiscale), introdotto nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020), interviene sulla disciplina dell’Imu con specifico riguardo alle regole stabilite in materia di esenzione per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.

In tali casi, per effetto della modifica in esame, l’agevolazione si applica a un solo immobile (scelto dai componenti del nucleo familiare), sia nell’ipotesi in cui gli immobili siano situati nello stesso comune, sia nell’ipotesi in cui gli immobili siano situati in comuni diversi.

Come indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento all’emendamento che ha introdotto l’articolo 5-decies, la nuova disposizione è finalizzata a superare l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nel cui paragrafo 6, in relazione appunto alle regole in materia di esenzione Imu per l’abitazione principale, viene indicato il principio secondo cui la limitazione dell’esenzione a un solo immobile non si applica nel caso in cui le due case siano ubicate in comuni diversi.

Nel citato paragrafo 6, infatti, viene affermato che “il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.

Peraltro, nella stessa relazione illustrativa, si fa riferimento alla necessità di superare, attraverso la modifica in commento, anche il recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ordinanze nn. 4166/2020 e 4170/2020) secondo cui nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione Imu non compete in nessun caso se i comuni sono diversi; interpretazione dalla quale deriva una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali l’agevolazione spetta per un solo immobile, ai sensi della previgente formulazione del comma 741) e i coniugi che invece l’hanno fissata in comuni diversi.

Ciò detto in relazione alla novità introdotta dal Decreto fiscale, è utile in questa sede ricordare che il sistema dell’imposizione immobiliare locale è stato da ultimo riformato della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, commi da 738 a 783), che ha abolito, a decorrere dal 2020, la Iuc (Imposta Unica Comunale) e, tra i tributi che ne facevano parte, la Tasi, lasciando in vigore la Tari e l’Imu.

Come noto, il presupposto dell’Imu è rappresentato dal possesso di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, vale a dire di un’abitazione di lusso);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Sono assimilate all’abitazione principale:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.04.2008;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dal 2020, invece, non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Infine si ricorda che i comuni non possono modificare le ricordate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale (stabilite ex lege), ma hanno la possibilità di prevedere, attraverso un proprio regolamento, l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse).