21 Dicembre 2021

Riflessi dell’acquisizione in leasing su iperammortamento e credito d’imposta beni strumentali

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Sia il super e iperammortamento, sia il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, risultano ispirati al principio di sostanziale equivalenza tra l’acquisizione dei beni agevolati in proprietà e in leasing.

In particolare la circolare AdE 38/E/2002 e la risoluzione AdE 4/E/2009 chiariscono che tale criterio è finalizzato ad “assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing”.

L’esigenza di parità di trattamento ai fini dell’agevolazione spettante rispettivamente al proprietario del bene acquistato e al locatario del bene acquisito in leasing, assume particolari riflessi sull’ambito applicativo oggettivo e sul meccanismo di recapture.

L’ammissibilità dei beni acquisiti in locazione finanziaria nella disciplina del super e iperammortamento è sempre stata indubbia, dal momento che il beneficio si concretizza in una maggiorazione del costo di acquisizione del bene, valevole ai soli fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Ai fini del super e iperammortamento il costo di acquisizione del bene in leasing è rappresentato dal “costo sostenuto dal locatario”, sommatoria delle quote capitale dei canoni periodici di leasing e del prezzo di riscatto, con esclusione dunque delle quote interesse.

Agli albori dell’agevolazione, per gli investimenti effettuati fino al 13.07.2018, non era previsto alcun meccanismo di recapture e la circolare AdE 4/E/2017 precisava che “qualora il contratto di leasing venga ceduto ad un terzo prima della scadenza, la quota di maggiorazione dedotta non dovrà essere restituita dal cedentee “nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto del bene, le quote della maggiorazione che sono state dedotte fino a quel momento non saranno oggetto di “restituzione” da parte dell’utilizzatore”.

Il c.d. meccanismo di recapture è stato introdotto dall’articolo 7 D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) in relazione all’iperammortamento dei soli beni materiali dell’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 per investimenti effettuati dal 14.07.2018, data di entrata in vigore del decreto: contestualmente alla previsione di un vincolo di localizzazione del bene in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, la disposizione di Legge ha previsto il recupero delle maggiori quote dedotte fiscalmente durante tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

La ratio legis del meccanismo di recapture è quella di penalizzare la cessione o la delocalizzazione del singolo bene effettuata prima della completa fruizione del beneficio, poiché distogliendo il cespite dall’originaria funzione ad esso attribuita dalla norma agevolativa nel contesto aziendale risulterebbe vanificata la finalità incentivante.

Per quanto concerne l’ambito temporale di applicazione del meccanismo di recupero dell’iperammortamento l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 826 del 17.12.2021, ha ribadito il principio di parità di trattamento tra un soggetto che acquisisce il bene in proprietà e un soggetto che acquisisce il bene tramite un contratto di locazione finanziaria.

Il contribuente deve applicare il meccanismo di recapture alle quote capitale dei canoni di leasing dedotte sul bene agevolato, in caso di cessione o delocalizzazione all’estero, all’interno del teorico periodo di fruizione dell’iperammortamento del bene, calcolato applicando, come nel caso di acquisto in proprietà, i coefficienti di ammortamento previsti dal D.M. 31.12.1988.

Risulterebbe infatti iniquo parametrare il mantenimento del bene acquisito in leasing e iperammortizzato a un periodo di tempo cumulativamente quantificato nella somma della durata del contratto di leasing e del periodo di ammortamento del prezzo di riscatto.

Nell’ambito del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali la possibilità di agevolare indistintamente i beni in leasing al pari dei beni in proprietà è stata oggetto di approfondimento nella circolare AdE 9/E/2021, in cui l’Amministrazione finanziaria ha confermato che sia gli investimenti ricadenti nei commi 1054 e 1055 (beni ordinari), sia nei commi 1056, 1057 e 1058 (beni 4.0), articolo 1 L. 178/2020 possono beneficiare dell’agevolazione se effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

Il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal “costo sostenuto dal locatore” per l’acquisto del bene, con la conseguente irrilevanza, confermata nella medesima circolare AdE 9/E/2021, del prezzo di riscatto pagato all’atto dell’eventuale esercizio dell’opzione, espressione del principio di parità di trattamento tra proprietà e leasing nell’ambito del meccanismo agevolativo.

Il comma 1060 dell’articolo 1 L. 178/2020 prevede il meccanismo di recapture, esteso alla generalità di investimenti agevolabili, in caso si verifichi la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione all’estero del bene oggetto di credito d’imposta entro un predefinito periodo di sorveglianza.

Tale periodo di mantenimento del bene è temporalmente circoscritto:

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare 9/E/2021, in virtù del principio di equivalenza tra acquisto in proprietà e in locazione finanziaria, costituiscono causa di rideterminazione dell’agevolazione, se avvenuti entro il periodo di sorveglianza:

  • il mancato esercizio del diritto di riscatto;
  • la cessione del contratto di leasing.

Sia nella disciplina del super e iperammortamento, sia in quella del credito d’imposta investimenti in beni strumentali, la cessione del bene agevolato nell’ambito di una operazione di sale and lease back non comporta recapture: l’eventuale esercizio del diritto di riscatto del bene non configura un’ulteriore ipotesi di investimento agevolabile.