7 Novembre 2018

Definizione agevolata delle liti pendenti “bis”

di EVOLUTION
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La definizione agevolata delle liti pendenti “bis” è un meccanismo, di carattere temporaneo, che consentirà l’estinzione del processo prima che sia giunta la pronuncia definitiva, attraverso la presentazione di un’istanza ed il pagamento di un importo pari, salvo determinate circostanze, al valore della controversia.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.

L’articolo 6, D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto Fiscale”), ha introdotto un meccanismo, di carattere temporaneo, che consentirà l’estinzione del processo prima che sia giunta la pronuncia definitiva: la c.d. “definizione agevolata delle controversie tributarie”. Tale possibilità non è totalmente nuova in quanto ricalca, in certo qual modo, quanto previsto dall’articolo 11, D.L. 50/2017; infatti, come la precedente prevede la possibilità per il ricorrente, che alla data di entrata in vigore del Decreto (24 ottobre 2018) ha notificato alla controparte il ricorso, di presentare l’istanza di definizione con la quale si impegna a pagare un importo pari al valore della controversia, o una misura ridotta in base al grado di giudizio se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, purché si estingua il processo.

A differenza della precedente versione, quella introdotta dal Decreto Fiscale, è limitata alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda gli enti territoriali è lasciata loro la decisione di aderire all’agevolazione entro il 31 marzo 2019.

La definizione delle controversie “pendenti” prevede:

  • la presentazione di un’apposita istanza da parte del contribuente secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • il pagamento “integrale” degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione, in un’unica soluzione o in rate trimestrali (massimo 20).

Non sono dovute, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Sul punto, la norma prevede che se l’Agenzia è risultata soccombente in uno o più gradi di giudizio l’importo da versare potrà essere inferiore rispetto a quello indicato nell’atto pari ad:

  • 1/2 del valore della controversia nel caso di soccombenza nel primo grado di giudizio;
  • 1/5 del valore della controversia nel caso di soccombenza nel secondo grado di giudizio.

La domanda di definizione, si ricorda, va presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado, oppure dal soggetto che vi è subentrato (nella maggior parte dei casi, si tratta dell’erede del defunto) o ne ha legittimazione (ricorso proposto ad esempio dal genitore per conto del minore, dal tutore per l’interdetto, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, etc.).

La procedura in commento non sospende automaticamente il processo ma sarà necessario che il contribuente presenti al giudice un’istanza di sospensione dalla quale risulti la volontà di voler aderire alla definizione agevolata; in tale caso la sospensione avrà durata fino al 10 Giugno 2019 prorogabile fino al 31 Dicembre 2020 se il contribuente depositerà presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Se entro il 31/12/2020 non viene presentata istanza di trattazione della controversia dall’interessato il processo è dichiarato estinto.

In ogni caso, per le controversie definibili, sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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