7 Novembre 2018

Le modifiche al credito R&S nel disegno di Legge di Bilancio 2019

di Debora Reverberi
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Il disegno di Legge di Bilancio 2019 contiene rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta R&S, alcune delle quali in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018, altre, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. “Statuto del contribuente”) già applicabili al periodo d’imposta in corso al 31/12/2018.

Trattandosi di un disegno di legge, soggetto attualmente all’iter parlamentare di approvazione, le principali novità qui riepilogate potranno essere modificate anche in misura sostanziale in sede di approvazione della Legge.

L’articolo 13 del disegno di Legge di Bilancio 2019 interviene modificando la disciplina del credito d’imposta per attività di R&S su più fronti:

  • modificando l’entità del credito d’imposta R&S fruibile in relazione alla tipologia di investimenti ammissibili sostenuti;
  • ampliando l’ambito applicativo oggettivo della disciplina agevolativa in termini di investimenti ammissibili;
  • modificando gli obblighi formali e documentali;
  • inserendo nella fonte normativa primaria aspetti demandati finora al M. 27.05.2015 e/o alle circolari dell’Agenzia delle entrate 5/E/2016 e 13/E/2017.

La principale novità che modifica in diminuzione l’entità dell’incentivo fiscale consiste nella previsione di un credito d’imposta, definito in percentuale alla spesa incrementale rispetto alla media del triennio fisso 2012/2014, variabile in relazione alla tipologia degli investimenti ammissibili sostenuti nell’anno.

Il legislatore è intervenuto non solo modificando la misura del credito ma anche suddividendo ulteriormente le categorie di investimenti ammissibili, onde limitare la percentuale più elevata a fattispecie circoscritte.

Le categorie di investimenti ammissibili post modifica all’articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013 (convertito con modificazioni dalla L. 9/2014), sono dunque le seguenti:

1) spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S;

1-bis) spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S;

2) quote d’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;

3) spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI innovative (purché non si tratti di imprese del medesimo gruppo), per il diretto svolgimento di attività di R&S ammissibili;

3-bis) spese per contratti di ricerca extra muros con altre imprese per il diretto svolgimento di attività di R&S ammissibili e purché non si tratti di imprese del medesimo gruppo;

4) competenze tecniche e privative industriali.

Con l’aggiunta del nuovo comma 6-bis all’articolo 3 D.L. 145/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014), è previsto che il credito spetti in misura pari al 50% per la sola eccedenza rispetto alla media del triennio 2012/2014 proporzionalmente riferibile agli investimenti relativi alle spese del personale dipendente (lettera a) e ai contratti di ricerca extra muros con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI innovative (lettera c).

Sulla parte residua di spesa incrementale spetta un credito d’imposta quantificato nella misura del 25%.

In aggiunta a tali modifiche il disegno di Legge di Bilancio 2019 prevede il dimezzamento dell’importo massimo annuale di credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario, con riduzione dagli attuali euro 20 milioni a euro 10 milioni.

Per quanto concerne l’ambito applicativo oggettivo della disciplina del credito R&S il disegno di Legge introduce una nuova fattispecie di investimenti ammissibili:

e) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S.

Tali beni possono essere impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle attività ammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lett. b) e c), D.L. 145/2013 ovvero “ricerca industriale o applicata” e “sviluppo sperimentale”.

In relazione alle modifiche in materia di obblighi documentali e formali si segnala l’introduzione della “relazione tecnica”, documento che dovrà evidenziare i seguenti aspetti dei progetti o sotto progetti di R&S in corso di realizzazione nel periodo d’imposta:

  • finalità
  • contenuti
  • risultati

La “relazione tecnica” sarà un documento redatto e sottoscritto da un soggetto diverso a seconda che l’attività di R&S sia organizzata e svolta internamente o esternamente all’impresa beneficiaria:

  • se la R&S è interna la “relazione tecnica” deve essere predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale rappresentante;
  • se la R&S è esterna la “relazione tecnica” deve essere redatta e sottoscritta dal soggetto terzo commissionario che esegue la R&S.

Restano validi gli obblighi formali e documentali previsti dal D.M. 27.05.2015, rappresentando la “relazione tecnica” un adempimento ulteriore ad essi complementare.

Il nuovo obbligo documentale troverebbe applicazione, secondo il testo del disegno di Legge, già ai crediti d’imposta R&S relativi ai periodi in corso al 31.12.2018.

Viene poi normativamente previsto che l’utilizzo in compensazione del credito R&S è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile dei costi, già a decorrere dall’attuale periodo d’imposta.

Per quanto concerne l’inserimento nella fonte normativa primaria di aspetti della disciplina finora demandati al decreto attuativo interministeriale o alle circolari dell’Agenzia delle entrate si segnala la definizione nel testo del disegno di Legge della nozione di controllo rilevante ai fini della perimetrazione di gruppo, da applicarsi per la qualificazione delle spese di ricerca come intra muros o extra muros.

Come già chiarito dalla circolare AdE 5/E/2016 si ritiene applicabile la nozione di controllo contenuta nell’articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., includendovi anche i soggetti diversi dalle società di capitali.

Per le persone fisiche si tiene conto a tal fine anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, Tuir.

In materia di obblighi di certificazione contabile viene interamente riscritto nel disegno di legge il comma 11 dell’articolo 3 D.L. 145/2013.

La certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti, deve attestare:

  • l’effettivo sostenimento delle spese;
  • la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Non v’è traccia, nel testo del disegno di legge, dell’esonero per le imprese con bilancio certificato.

Infine viene chiarita la previsione normativa dell’articolo 3, comma 1-bis, D.L. 145/2013 (come modificato dalla L. 232/2016) di ammissibilità al credito d’imposta delle spese sostenute dalle imprese commissionarie residenti in Italia in virtù di contratti di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in UE o in Stati aderenti allo SEE o in Stati di cui al D.M. 4.9.1996: ai fini del calcolo del credito rilevano esclusivamente gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in laboratori e strutture localizzati nel territorio dello Stato italiano.

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