13 Dicembre 2018

Dal 2019 forfettari esclusi da fatturazione elettronica… ma non del tutto

di Fabio Garrini
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Il 2019 è alle porte e, con l’inizio del nuovo anno, imprese e professionisti saranno interessati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico; tra i soggetti esonerati vi sono i contribuenti che applicano i regimi agevolati, e molti contribuenti di piccole dimensioni stanno premendo per passare al regime forfettario, anche alla luce dei minori vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio che sarà (o dovrebbe essere) approvata nei prossimi giorni.

Già in un precedente contributo abbiamo avuto modo di osservare come spesso accedere a tale regime possa essere non conveniente sotto il profilo del carico fiscale e, pertanto, i contribuenti dovrebbero stare bene attenti ad adottare soluzioni che potrebbero dimostrarsi contro-producenti al solo fine di sfuggire dalle nuove regole di fatturazione; oltretutto occorre osservare che non è neppure detto che tale scelta li esoneri totalmente, visto che i loro cessionari/committenti potrebbero imporre il canale elettronico di fatturazione.

Le fatture emesse

In relazione all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (così come modificato dall’articolo 1, comma 909, L. 205/2017) beneficiano dell’esonero le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dell’imposta:

Da notare che tale esonero non produce effetti negativi sui destinatari della fattura che, comunque, potranno beneficiare dell’eliminazione dello spesometro, e una eventuale fattura passiva analogica ricevuta da un forfettario non comporterà alcuna reviviscenza dell’obbligo.

Sul punto, infatti, nella Faq pubblicate sul proprio sito, l’Agenzia è stata chiara: l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 stabilisce un “obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato”; inoltre la Legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’articolo 21 D.L. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019. Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Come precisato dalla guida alla fatturazione elettronica, l’esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto, tanto che gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici.

Potrebbe apparire strano che un operatore non tenuto all’obbligo di fatturazione elettronica si cimenti spontaneamente in tale adempimento; non si può comunque trascurare il fatto che taluni, almeno quelli più avvezzi all’utilizzo dei sistemi informatici, potrebbero decidere di utilizzare tale canale per adeguarsi al sistema di fatturazione utilizzato dalla generalità dei contribuenti.

Senza trascurare il fatto che alcuni cessionari/committenti potrebbero obbligare i loro fornitori all’utilizzo di tale strumento, al fine di uniformare il flusso informativo delle fatture passive.

Si pensi all’artigiano che fattura prevalentemente ad un committente di grandi dimensioni che riceve tutte le proprie fatture di acquisto in formato elettronico; egli vedrebbe la fattura ricevuta dal forfettario come “fuori sistema”, e potrebbe essere portato ad imporre anche a tale fornitore l’utilizzo della e-fattura per rispettare le “policy di gruppo”.

Questo per dire che, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato all’emissione spontanea della fattura elettronica per poter accedere a determinati clienti.

Senza tralasciare il fatto che, qualora il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario.

Le fatture ricevute

Va inoltre ricordato il tema delle fatture ricevute, in merito alla necessità o meno di procedere alla conservazione a norma delle fatture elettroniche, aspetto sul quale si sono posti molti interrogativi a seguito di risposte non sempre univoche rilasciate dall’Amministrazione Finanziaria.

Sul tema consta una risposta dell’Agenzia, nelle Faq richiamate, che vale la pena di riportare nella sua interezza:

“Come stabilito dall’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.”

In definitiva, il forfettario ha due possibilità:

  • pretendere una copia della fattura in modalità analogica, nel qual caso risulta esonerato dagli obblighi di conservazione (vi sarà comunque la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale “fatture e corrispettivi”);
  • comunicare Pec o codice destinatario per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene per gli altri soggetti, nel qual caso scattano gli obblighi di conservazione (che comunque possono essere assolti anche semplicemente sottoscrivendo lo specifico accordo con l’Agenzia delle Entrate).

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Forfettari e semplificati: le regole in vigore nel 2019