13 Dicembre 2018

Attestazione del canone concordato per le agevolazioni fiscali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Con la risposta n. 105, pubblicata ieri pomeriggio sul sito dell’Agenzia delle entrate, si conferma che per fruire delle agevolazioni fiscali collegate alle locazioni a canone concordato è necessaria l’attestazione di una delle associazioni firmatarie degli accordi in sede locale.

Nel caso di specie si tratta di più contratti di locazione stipulati da una persona fisica in favore di studentesse universitarie avente ad oggetto delle porzioni di una singola unità immobiliare abitativa situata in una città universitaria.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 5 L. 431/1998 (recante la disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo) comprende nella disciplina delle locazioni a canone concordato anche i contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari, per i quali si rendono quindi applicabili tutte le regole e le agevolazioni previste per tali contratti.

In relazione ai contratti di locazione a canone concordato, il decreto interministeriale 16.01.2017 ha stabilito i nuovi criteri generali per la sottoscrizione degli accordi territoriali per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, ivi compresi quelli transitori e per gli studenti universitari (articolo 5, commi 1, 2 e 3, L. 431/1998).

L’articolo 1, comma 8, del citato Decreto del 16.01.2017 (rubricato “Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella contrattazione territoriale”) prevede che, “le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.

È bene ricordare che il citato decreto, entrato in vigore il 15 marzo 2017, e quindi applicabile solamente ai contratti stipulati a partire da tale data, non consente più come in passato di “auto-applicare” le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato (cedolare secca del 10%, ulteriore riduzione del 30% ai fini Irpef in caso di tassazione ordinaria, ecc.), in quanto richiede alternativamente l’assistenza, in sede di sottoscrizione del contratto, delle associazioni di categoria, ovvero, per i contratti non assistiti, l’attestazione provante la rispondenza del contratto ai criteri previsti per le locazioni a canone concordato (regola come detto applicabile anche alle locazioni di abitazioni a studenti universitari).

In tale ambito giocano un ruolo determinante gli accordi territoriali sottoscritti nei Comuni in cui sono definite le modalità per l’ottenimento della “conformità” alla disciplina delle locazioni a canone concordato.

A tale proposto, l’Agenzia delle entrate, già con la risoluzione n. 31/E/2018, aveva precisato che “per i contratti a canone concordato “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni”.

Pertanto, si legge nella risposta in commento, per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione di accordi territoriali, che recepiscono il mutato assetto normativo, le parti contrattuali, in ipotesi di contratti “non assistiti”, hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione di rispondenza al fine di poter legittimamente godere delle agevolazioni fiscali.

Nel caso di specie, i contratti sono plurimi (per ogni singola studentessa), ma riguardando lo stesso immobile, e quindi sono identici nei contenuti, ragion per cui è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza per il complesso dei contratti.  

La gestione fiscale dei B&B e delle locazioni brevi