11 Giugno 2015

Congruità e coerenza studi di settore

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il risultato di congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore (naturale o per adeguamento) porta con sé la possibilità di avvalersi del regime premiale introdotto dall’art. 10, co. 9 e 10, del D.L. 06.12.2011 n. 201, applicabile ai contribuenti che risultano congrui (anche per effetto di adeguamento) e coerenti agli studi di settore. Il regime premiale di cui trattasi è fruibile dai soggetti “potenzialmente” accertabili sulla base degli studi di settore: restano esclusi, quindi, dal regime in esame, tutti quei contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi, compresi quelli nei cui confronti lo strumento accertativo non si rende applicabile ai sensi del DM 11.2.2008 (C.M. 16.3.2012 n. 8). L’attuazione della norma – con relativi termini differenziati di accesso alla disciplina (tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente) – è contenuta nel Provvedimento direttoriale 9 giugno 2015 (prot. 78324), in cui sono stati individuati i 157 studi di settore ammessi al regime premiale per il periodo d’imposta 2014.

Va precisato che nell’elenco dei 157 studi di settore ammessi al regime premiale nel periodo d’imposta 2014, non è ricompreso alcuno studio relativo al mondo del lavoro autonomo e delle libere professioni. Nelle motivazioni allegate al Provvedimento direttoriale del 9.6.2015 n. 78324 si legge, infatti, che “tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l’annualità 2014“. Ne consegue che, gli artisti ed i professionisti non potranno beneficiare dei benefici previsti dal regime premiale in argomento, anche per il periodo d’imposta 2014, al pari di quanto già accaduto per i precedenti periodi d’imposta.

Il regime premiale prevede, nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi:

  • la preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, DPR 600/73 e 54, co. 2, ultimo periodo, del DPR 633/72. Gli accertamenti espressamente richiamati dalle citate disposizioni sono sostanzialmente quelli comunemente definiti “analitico-induttivi” o “analitico-presuntivi“, ovvero che si fondano su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti: è il caso, ad esempio, degli accertamenti fondati sulle risultanze degli studi di settore o dei parametri contabili, ovvero degli accertamenti fondati sulle percentuali di ricarico o sulle metodologie di controllo;
  • la riduzione di un anno dei termini ordinari di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43, co. 1, DPR 600/73) e dell’IVA (art. 57 co. 1 del DPR 633/72), a condizione che non siano riscontrate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale (art. 331 c.p.p.) per uno dei reati di cui al D.Lgs. 74/2000.
  • che la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 600/73 sia ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo (anziché un quinto) quello dichiarato.

Relativamente a tale ultimo effetto premiale, l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 – applicabile con decorrenza dal periodo d’imposta 2009 (UNICO 2010) – prevede che l’accertamento sintetico è ammesso “a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. Tradotto in termini numerici, se vi è uno scostamento almeno pari al 20% rispetto al reddito dichiarato, l’accertamento sintetico è esperibile: per i soggetti che possono beneficiare del regime premiale in argomento, la predetta percentuale del 20% è innalzata ad un terzo (ovvero al 33%). L’incremento dello scostamento (da un quinto  ad un terzo del reddito determinato sinteticamente rispetto a quello dichiarato) non riguarda i soci di soggetti trasparenti di cui all’art. 5 del TUIR (società di persone, associazioni professionali), ovvero i soci di società a responsabilità limitata che abbiano optato per la trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR: il regime premiale di cui trattasi riguarda, infatti, soltanto i contribuenti soggetti all’accertamento in base agli studi di settore (C.M. n. 25/E/2012).

Sebbene il regime premiale in commento abbia introdotto disposizioni di favore per i contribuenti ritenuti affidabili, lo stesso prevede comunque controlli più severi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore. In particolare:

  • i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria;
  • per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (art. 32, co. 1, n. 6-bis, e 7 DPR 600/73 e art. 51, co. 2, DPR 633/72).