18 Maggio 2015

Congruità a Gerico esclude le perdite sistematiche

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le novità normative introdotte nel corso del 2014 ad opera dell’art. 18 del D.Lgs. n. 175/2014 hanno modificato la disciplina delle società in perdita sistematica, allungando il periodo di “osservazione” delle perdite da tre a cinque periodi d’imposta, e non anche l’ipotesi del mancato superamento del test di operatività. Pertanto, con riferimento al modello Unico 2015, per il periodo d’imposta 2014, si deve aver riguardo al quinquennio 2009 – 2013 per verificare il relativo status per il periodo d’imposta 2014, fatte salve le cause di esclusione di cui all’art. 30 della legge n. 724/94 (da verificarsi nel periodo d’imposta 2014) e quelle di cui al provvedimento direttoriale 11 giugno 2012 (da verificarsi in almeno uno dei cinque periodi d’imposta che compongono il periodo di osservazione, ossia dal 2009 al 2013). Resta inoltre inalterata la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo ricordando che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 23/E/2012, ha precisato che qualora una società sia interessata a presentare istanza di disapplicazione in relazione alla disciplina sulle società non operative ed a quella sulle perdite sistematiche, la stessa è tenuta a presentare due distinte istanze.

Il raggiungimento della congruità e coerenza alle risultanze di Gerico è utile per escludere l’applicazione delle regole previste per le società di comodo (obbligo di dichiarazione di un reddito minimo, “blocco” del credito Iva e divieto di riporto delle perdite pregresse ad abbattimento del reddito minimo presunto):

  • sia per le società che non superano il test di operatività, per il periodo d’imposta 2014, con conseguente esclusione dall’applicazione delle predette limitazioni per lo stesso periodo d’imposta 2014 (e quindi in Unico 2015);
  • sia per le società in perdita nel quinquennio 2009 – 2013, per effetto delle disposizioni del D.L. n. 138/2011, per escludere l’applicazione della disciplina delle società non operative per il successivo periodo d’imposta 2014.

In relazione alle società in perdita sistematica, il provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012 ha individuato delle cause di disapplicazione “ad hoc”, tra le quali la congruità e coerenza agli studi di settore in almeno uno dei cinque periodi d’imposta del quinquennio di “osservazione” (2009 – 2013 per il periodo d’imposta 2014).

Tuttavia, poiché la congruità e la coerenza alle risultanze degli studi di settore costituisce anche una causa di esclusione prevista nell’art. 30 della legge n. 724/94, la società in perdita sistematica ma congrua e coerente per l’anno 2014 esclude l’applicazione della disciplina in questione, garantendosi inoltre la disapplicazione anche per i prossimi cinque periodi d’imposta, poiché il 2014 sarà un periodo d’imposta inserito nel quinquennio di osservazione.

Poiché la congruità può essere raggiunta anche per adeguamento alle risultanze di Gerico, risulta del tutto evidente che l’opportunità di tale adeguamento per il periodo d’imposta 2014 porta con sé importanti benefici, poiché come detto oltre ad escludere l’applicazione della disciplina delle società di comodo per il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (sia per quanto riguarda l’eventuale mancato superamento del test di operatività, sia per quanto riguarda le perdite sistematiche), garantisce la disapplicazione della fattispecie delle perdite sistematiche fino al periodo d’imposta 2020 (annualità per la quale il 2014 esce dal quinquennio precedente). Sul punto, tuttavia, è opportuno ricordare le seguenti precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2008:

  • la coerenza deve riguardare tutti gli indicatori di coerenza economica, e non anche quelli di normalità economica che incidono direttamente sul livello di congruità;
  • la società deve applicare concretamente gli studi di settore, con la conseguenza che l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli studi non consente di avvalersi dell’esimente in questione;
  • l’esclusione non si applica per le società soggette a parametri, anche laddove dichiarino ricavi congrui rispetto a tale strumento.