22 Settembre 2015

Condizioni di accesso al regime premiale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Alla luce dell’imminente scadenza per la presentazione dell’Unico, è bene ricordare che tra i vantaggi che può comportare la scelta di adeguarsi al dato puntuale risultante dall’applicazione degli studi di settore, vi è quello di potersi avvalere del regime premiale introdotto dall’art. 10, co. 9 e 10, del D.L. 06.12.2011 n. 201, applicabile ai contribuenti che risultano congrui (anche per effetto di adeguamento) e coerenti agli studi di settore.

Il regime premiale è fruibile dai soggetti “potenzialmente” accertabili sulla base degli studi di settore: restano esclusi, quindi, dal regime in esame, tutti quei contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione, compresi quelli nei cui confronti lo strumento accertativo non si rende applicabile ai sensi del DM 11.2.2008 (C.M. 16.3.2012 n. 8).

L’attuazione della norma – con relativi termini differenziati di accesso alla disciplina (tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente) – è demandata ad uno specifico provvedimento direttoriale che individua gli studi di settore ammessi al regime premiale in questione. Per il periodo d’imposta 2014, il provvedimento 9 giugno 2015, prot. 78324, ha individuato 157 studi di settore ammessi ai benefici premiali, confermando tuttavia l’esclusione di tutti gli studi di settore previsti per i professionisti, in quanto per questi ultimi la funzione di stima utilizzata dall’Amministrazione Finanziaria “nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione”.

Per poter beneficiare delle agevolazioni, occorre che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti quelli previsti. Il requisito della fedeltà ai dati dichiarati non è però così semplice da rispettare, a causa delle numerose informazioni richieste (e delle varie opzioni di compilazione e modalità di esposizione possibili) che potrebbero indurre in errore anche il contribuente più attento e diligente. Per le suddette ragioni, l’Agenzia delle Entrate (Provvedimento direttoriale del 9 giugno 2015, prot. 78324) ha precisato che l’accesso al regime premiale non è impedito ove siano stati commessi errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore di dati che non comportano la modifica:

  • dell’assegnazione ai cluster;
  • del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
  • del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza, a fronte delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

Pertanto, eventuali differenze rispetto all’assegnazione del cluster, alla stima dei ricavi o dei compensi o al posizionamento rispetto agli indicatori, potrebbero pregiudicare l’accesso al regime premiale in argomento e ciò anche laddove gli scostamenti non dovessero impattare sull’eventuale stima di “congruità e coerenza” della posizione del contribuente effettuata da Gerico. Al ricorrere di tale ipotesi, infatti, l’accesso al regime premiale sarebbe comunque precluso, stante il mancato rispetto del requisito della “fedeltà dei dati dichiarati”.

Per accedere al regime premiale in argomento è altresì necessario che, sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti congrua e coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile: un risultato di incoerenza rispetto a tali indici potrebbe precludere “ab origine” l’accesso al regime premiale in argomento, anche in caso di normalità agli indicatori di normalità economica. Sul punto, va segnalato che la congruità può essere conseguita anche a seguito di adeguamento e che, qualora il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità deve sussistere per entrambi gli studi. Per quanto riguarda la coerenza agli studi di settore, questa deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile: nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi.

È tuttavia importante ribadire che, gli effetti “premiali” appena descritti partono dall’assunto che gli studi di settore siano stati compilati in maniera fedele e veritiera da parte del contribuente, pena la decadenza di tutti i benefici e la possibile attivazione dell’accertamento induttivo ai sensi del citato art. 39, co. 2, lett. d-ter), dpr 600/73. Sul punto, si rammenta che quest’ultima disposizione riconosce la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di effettuare l’accertamento induttivo qualora:

  • il modello studi di settore non sia allegato;
  • siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti;
  • il modello studi di settore sia compilato in maniera infedele.

La condizione di infedele compilazione del modello studi sussiste qualora si verifichi uno scostamento superiore al 15%, o comunque maggiore di Euro 50.000, tra i ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati: lo scostamento in parola non è richiesto, invece, quando il modello studi di settore non è allegato, oppure sono state indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti.

Ad ogni modo, non può essere sottaciuto che la compilazione di uno studio di settore in modo veritiero e corretto rappresenta, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito, una causa ostativa all’attivazione dell’accertamento induttivo, in quanto l’impianto contabile non può essere considerato inattendibile (CTP di Milano n. 732/47/14 del 14 maggio 2014 e della CTP di Salerno n. 3335/10/14 del 29 luglio 2014). Secondo i Giudici Milanesi, infatti, la ricostruzione dei ricavi, applicando le medie dei ricarichi applicati nel settore di appartenenza del contribuente, può risultare corretta solo quando la difformità rispetto al ricarico praticato dal contribuente raggiunge livelli importanti, altrimenti non è possibile procedere nei confronti di soggetti che oltre a presentare una contabilità regolare, sono soprattutto congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. Dello stesso avviso anche i giudici della CTP di Salerno, i quali confermano che il ricorso all’accertamento induttivo è consentito quando i maggiori ricavi ricostruiti in forza della percentuale di ricarico si discostano notevolmente da quelli dichiarati, con conseguente inattendibilità delle scritture contabili. In buona sostanza, dalle sentenze riportate emerge che pur essendo gli studi di settore una presunzione semplice nell’ambito dell’accertamento, è altrettanto vero che gli stessi possono essere utilizzati anche a favore del contribuente, il quale può fare “pesare” la congruità al fine di ridurre la portata presuntiva di altre tipologie di accertamento.