21 Luglio 2015

Cessazione dei rapporti di agenzia nel quadro RM del modello Unico PF

di Luca Mambrin
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Mentre il reddito che deriva dall’attività svolta dall’agente costituisce reddito di impresa, in quanto si tratta di attività oggettivamente contemplata fra quelle di impresa commerciale di cui all’art. 2195 Cod. Civ., le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche, compresi gli acconti e le anticipazioni,  ai sensi dell’art. 56 co. 3 lett.a) del Tuir non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, mentre per espressa previsione dell’art. 53, comma 2, lett. e) Tuir, sono considerate a tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo.

Inoltre ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d) del Tuir tali redditi sono soggetti a tassazione separata salvo la facoltà per l’agente di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi; su tale indennità deve essere applicata poi, ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, una ritenuta del 20%.

Il medesimo trattamento è previsto nel caso di attività di agenzia svolta da una società di persone: l’indennità percepita dalla società non costituisce infatti reddito di impresa ai sensi dell’art. 56, comma 3, lett. a) Tuir), ma reddito da assoggettare a tassazione separata in capo al socio nell’anno di percezione, fatta salva la possibilità per lo stesso di optare per la tassazione ordinaria; come precisato poi anche nella R.M. 105/E/2005 la ritenuta del 20% deve essere operata anche nel caso di indennità di fine mandato corrisposte ad agenti operanti in forma di società di persone.

Al contrario invece le indennità percepite da un soggetto costituito come società di capitali sono componenti positive di reddito d’impresa da rilevare secondo il principio di competenza economica e pertanto:

  • sono assoggettate ad Ires;
  • non deve essere applicata la ritenuta d’acconto del 20%;
  • non possono essere assoggettate a tassazione separata.

Quindi volendo riassumere il trattamento fiscale in capo all’agente – non società di capitali – delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia va rilevato che:

  • i fini dell’imposta sul valore aggiunto, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R.  633/1972;
  • ai fini previdenziali non deve essere assoggettata al contributo Enasarco;
  • come detto, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e va assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 co. 1 lett. d);
  • al momento della liquidazione dell’indennità viene operata una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%;
  • l’agente può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria;
  • deve essere compilato il quadro RM del modello Unico PF.

Il contribuente che percepisce l’indennità non dovrà quindi dichiararla nel quadro RG del modello Unico ma dovrà essere indicata nella sezione I del quadro RM.

 rm1-2

 In particolare andrà indicato:

  • nella colonna 1 la lettera “A” corrispondente alla tipologia di reddito percepito  (ovvero le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche);
  • nella colonna 2 l’anno di insorgenza del diritto a percepire tale reddito, in caso di anticipazioni, l’anno 2014;
  • nella colonna 3 l’ammontare dell’indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
  • nella colonna 4 la somma degli importi percepiti nel 2014 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, andrà indicato l’importo di colonna 3; 
  • nella colonna 5 l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2014 (comprese quelle eventualmente sospese);
  • nella colonna 6 la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel caso in cui il contribuente intenda optare per la tassazione ordinaria si dovrà barrare la casella di colonna 7, e andrà poi compilato il rigo RM15, mentre nel caso di tassazione separata non andrà compilato il rigo RM14 in quanto, come si evince dalle istruzioni alla compilazione, in tale rigo vanno riportati i redditi soggetti a tassazione separata “per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte”: dato che la ritenuta a titolo di acconto è già stata operata dal soggetto che ha liquidato l’indennità, non è dovuto il versamento del relativo acconto del 20%.

 rm14-15

In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

Si veda il seguente esempio:

Un contribuente agente di commercio ha percepito nel corso dell’anno 2014 un’indennità relativa alla cessazione di un rapporto di agenzia pari ad euro 10.000 sul quale è stata operata una ritenuta del 20% pari ad euro 2.000. Il quadro RM del modello Unico 2015 PF sarà così compilato:

 rm1-2_bis

Come detto, tale indennità non va ricompresa nel quadro RG; inoltre non è dovuto il versamento dell’acconto del 20% in quanto il contribuente ha già subito la ritenuta d’acconto operata dalla casa mandante (il relativo reddito percepito non sarà riportato nella colonna 1 del rigo RM14).