13 Giugno 2014

Ammessa la trasformazione eterogenea di una società di capitali in azienda speciale consortile

di Fabio Landuzzi
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La Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con Deliberazione n. 2/SezAut/2014/QMIG interpellata sulla realizzabilità, da parte di un Comune, della trasformazione eterogenea di una società di capitali incaricata della gestione di un servizio pubblico di rilevanza economica (nel caso di specie, si trattava del servizio idrico), in azienda speciale consortile, ha enunciato il seguente principio di diritto: “l’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica in azienda speciale consortile è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

In modo particolare, la pronuncia é interessante sotto il primo profilo, ovvero quello strettamente civilistico riguardante la compatibilità di una siffatta operazione rispetto alla disciplina del codice civile riguardo all’istituto della trasformazione eterogenea. Il ragionamento sviluppato dalla Corte dei Conti parte dalla constatazione che il corpus normativo della trasformazione societaria è costituito da un set di disposizioni generali che governano l’istituto e valevoli per qualsiasi tipologia di trasformazione, a cui si aggiungono tre ulteriori sezioni dedicate nello specifico rispettivamente alle fattispecie della:

  1. Trasformazione progressiva, ovvero da società di persone in società di capitali;
  2. Trasformazione regressiva, ovvero da società di capitali in società di persone;
  3. Trasformazione eterogenea.

Nell’ambito della disciplina generale, l’articolo 2498, Cod.civ., sancisce il principio di continuità stabilendo che con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. In questo contesto, l’articolo 2500-quinquies, Cod.civ., riguardo alla trasformazione eterogenea da società di capitali, prescrive che detta società si può trasformare in consorzio, società consortile, cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione; nulla dice la norma riguardo al caso della trasformazione in azienda speciale consortile, che comporta il passaggio da società di diritto privato (la Spa) a ente di diritto pubblico (l’azienda speciale) disciplinato dall’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale.

L’interrogativo posto quindi alla Corte dei Conti era se, nel silenzio dell’articolo 2500-quinquies, Cod.civ., e nel contesto dell’affermato principio di continuità, pur in assenza di una espressa menzione nella norma, l’ipotizzata trasformazione della Spa potesse essere compiuta.

La risposta affermativa fornita dalla Corte dei Conti parte dalla osservazione secondo cui l’elemento della continuità affermato dalla norma civilistica dovrebbe essere identificato nell’azienda, intesa come il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa; la trasformazione trova quindi una giustificazione nell’esigenza di salvaguardare la continuità dell’organismo produttivo e di evitarne la disgregazione. In questa ottica, quindi, si arriva a sostenere che l’elenco contenuto all’art. 2500-quinquies, Cod.civ., non é tassativo e che pertanto sono configurabili ulteriori fattispecie trasformative. Nel caso di specie, inoltre, l’azienda speciale che risulta dalla trasformazione conserva un patrimonio separato a garanzia dei terzi.

In conclusione, quindi, l’operazione di trasformazione da Spa ad azienda consortile, sulla base di questa chiave interpretativa allargata dell’articolo 2500-quinquies, Cod.civ., viene considerata compatibile con l’ordinamento vigente.