15 Novembre 2019

Acquisti intracomunitari “effettuati” al momento della partenza

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La disciplina relativa al momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari, contenuta nell’articolo 39, D.L. 331/1993, è stata in passato oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, commi 325335, L. 228/2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Prima di tale modifica, e quindi per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, le regole erano le seguenti:

  • l’acquisto intracomunitario si considerava effettuato al momento della consegna dei beni al cessionario nel territorio dello Stato, salvo che il trasporto degli stessi avvenisse con mezzi del cessionario, nel qual caso l’acquisto si considerava effettuato al momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio italiano (articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993);
  • se, anteriormente alla consegna dei beni, si riceveva fattura o avveniva il pagamento in tutto o in parte, l’operazione si considerava effettuata alla data di ricezione della fattura o del pagamento.

Come anticipato, per effetto delle novità introdotte, a far data dal 1° gennaio 2013, dall’articolo 1, commi 325335, L. 228/2012, la disciplina relativa all’individuazione del momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, è la seguente:

  • l’acquisto intracomunitario si considera effettuato alla data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza (articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993);
  • se anteriormente alla consegna o spedizione, viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato.

È bene evidenziare che, rispetto a quanto accadeva fino al 2012, l’eventuale pagamento di acconti non realizza più il presupposto di effettuazione dell’operazione, e ciò in coerenza con l’abrogazione dell’obbligo di emissione della fattura per gli acconti relativi ad operazioni intracomunitarie, operata dalla Direttiva 2010/45/UE.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente alla consegna, come sopra definita, l’acquisto si considera effettuato al momento in cui si producono tali effetti e, comunque, non oltre un anno dalla consegna.

Inoltre, nel caso di contratti estimatori e simili, l’acquisto si considera effettuato:

  • all’atto della rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero,
  • se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito tra le parti e,
  • in ogni caso, dopo un anno dal ricevimento.

Ai sensi dell’articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993, il differimento degli effetti impositivi, di cui ai periodi precedenti, trova efficacia se viene rispettato un ulteriore adempimento formale, ossia l’annotazione in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972, dei movimenti relativi ai beni da provenienti altro paese Ue in base ad un titolo non traslativo della proprietà.

Si segnala, inoltre, che la distruzione o la perdita dei beni nel territorio dello Stato, in un momento antecedente la consegna o il loro arrivo a destinazione, impedisce l’effettuazione dell’operazione, ossia viene meno l’obbligazione tributaria, purché venga fornita la prova della perdita o della distruzione dei beni.

Si ricorda, infine, che la prassi dell’Agenzia delle entrate ha anche chiarito come individuare il momento di effettuazione nei due seguenti casi:

  • acquisti di beni in prova: la circolare 13/E/1994, riprende il disposto di cui all’articolo 39 D.L. 331/1993 citato con riferimento agli acquisti in prova: l’acquisto intracomunitario si considera effettuato a condizione che si siano verificati gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà o di altro diritto reale e, in mancanza, non oltre la scadenza di un anno dalla consegna;
  • beni soggetti a collaudo: come precisato dalla risoluzione 14.6.1994, prot. 379, il momento di effettuazione dell’operazione corrisponde alla data in cui viene reso noto l’esito favorevole del collaudo stesso, in base ad idonea documentazione.
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