14 Novembre 2019

Gli incentivi del Piano Impresa 4.0 nel D.D.L. di Bilancio 2020

di Debora Reverberi
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Il disegno di Legge di Bilancio 2020 contiene sia la proroga di importanti misure agevolative a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sia alcune novità che denotano il focus della manovra finanziaria sui temi di ecosostenibilità dello sviluppo industriale, economia circolare e potenziamento degli incentivi nelle aree del Mezzogiorno.

Resta inteso che le agevolazioni qui riepilogate potrebbero essere modificate anche in misura sostanziale nell’iter di approvazione definitiva della Legge.

Il disegno di Legge di Bilancio 2020 contiene, nel titolo V “Misure per la crescita” e nel titolo VI “Misure per il Sud”, i seguenti principali incentivi, in attesa di un’annunciata razionalizzazione e stabilizzazione delle agevolazioni fiscali del Piano Nazionale Impresa 4.0 con un orizzonte temporale pluriennale:

  • proroga senza modifiche del superammortamento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 (alle tradizionali condizioni entro il 30.06.2021);
  • proroga senza modifiche dell’iperammortamento per beni materiali e immateriali agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 (alle tradizionali condizioni entro il 31.12.2021);
  • introduzione di un inedito credito d’imposta per progetti ambientali effettuati nel triennio 2020-2022, che includano investimenti in beni 4.0;
  • proroga al 2020 senza modifiche del credito formazione 4.0;
  • rifinanziamento della Nuova Sabatini, con potenziamento del contributo statale per investimenti 4.0 nelle aree del Mezzogiorno;
  • potenziamento del credito d’imposta R&S per le sole regioni del Mezzogiorno.

Il quadro degli incentivi fiscali a supporto della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane con le principali novità è di seguito schematizzato:

Superammortamento

Proroga agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 ed entro il 30.06.2021 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2020:

  1. ordine accettato dal fornitore
  2. pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Restano confermati:

  • l’applicazione a beni materiali strumentali nuovi, esclusi veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir;
  • la maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 30%;
  • la franchigia di 2,5 milioni di euro di investimento complessivo, oltre la quale l’agevolazione non spetta, introdotta col D.L. 34/2019 (cd. “Decreto crescita”).
Iperammortamento

Proroga agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2020:

  1. ordine accettato dal fornitore
  2. pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Conferma dell’applicabilità dell’agevolazione ai soli beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate in Italia.

Conferma della maggiorazione del costo di acquisizione del bene a scaglioni decrescenti al crescere dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati in un periodo d’imposta, introdotta per gli investimenti effettuati dal 2019 dall’articolo 1, comma 61, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019):

Ammontare degli investimenti complessivi

Aliquota
Fino a euro 2.500.000 170 %
Da euro 2.500.001 a euro 10.000.000 100 %

Da euro 10.000.001 a euro 20.000.000

50 %
Da euro 20.000.001 0 %

Proroga dell’iperammortamento per beni immateriali stand alone di cui all’elenco dell’allegato B della L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come integrato l’articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), con una maggiorazione del costo del 40%.

Conferma dell’esclusione, dall’ambito applicativo oggettivo, dei seguenti beni:

  • beni con coefficiente di ammortamento < 6,5% ai sensi del D.M. 31.12.1988
  • fabbricati e costruzioni
  • beni dell’allegato 3 alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

Conferma sia degli adempimenti documentali di cui all’articolo 1, comma 11, L. 232/2016, sia dell’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.

Conferma della sterilizzazione della maggiorazione del costo ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il periodo in corso al 31.12.2020 e per quello successivo.

Nuovo credito d’imposta per progetti ambientali

Introduzione di un nuovo credito d’imposta alle imprese che realizzano progetti ambientali, comprendenti beni strumentali 4.0 acquistati dal 01.01.2017.

L’agevolazione persegue una duplice finalità:

  • incentivare lo sviluppo industriale sostenibile per l’ambiente;
  • rafforzare la competitività delle imprese italiane premiando un utilizzo efficiente delle materie prime nei cicli produttivi.

I progetti ambientali devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti, rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
  • generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo, a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
  • generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali, a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
  • realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

La stesura delle linee guida per la valutazione tecnica dei progetti nel rispetto degli obiettivi è demandata all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, entro un beneficio massimo annuale di euro 60.000, dei seguenti costi di periodo funzionali al progetto:

  • competenze tecniche e privative industriali relative all’acquisizione di conoscenze e di brevetti;
  • consulenze specialistiche;
  • personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nel progetto ambientale.

Il credito è riconosciuto per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese con ripartizione in 3 quote annuali di pari importo, sono previste 2 apposite certificazioni:

  • del revisore legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
  • di un ente di certificazione accreditato, che attesti la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida.
Formazione 4.0

Proroga al 2020 del credito d’imposta Formazione 4.0, introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 55, L. 205/2017 come modificato dall’articolo 1, commi 78 e seguenti, L. 145/2018:

Dimensione impresa Misura del credito Limite massimo di credito annuo
Micro e piccola impresa 50% euro 300.000
Media impresa 40% euro 300.000
Grande impresa 30% euro 200.000
Rifinanziamento Nuova Sabatini

Rifinanziamento della Nuova Sabatini per complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025.

Previsto il potenziamento del contributo statale dal 30% al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle aree del Mezzogiorno (regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), nel limite complessivo di 60 milioni di euro.

Disposta la destinazione di una quota pari al 25% di tali risorse alle Pmi a fronte di investimenti in beni a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Potenziamento del credito d’imposta R&S per il Mezzogiorno

Irrilevanza nelle aree del Mezzogiorno delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla misura del credito d’imposta R&S in funzione della tipologia di investimenti ammissibili sostenuti.

Il credito R&S spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili in attività di R&S effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, previa autorizzazione della Commissione europea.

Il sindaco e il revisore alla luce della riforma del codice della crisi di impresa