12 Luglio 2019

Il quadro NR “Nuovi residenti” del modello Redditi 2019 – I° parte

di Luca Mambrin
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Mediante la compilazione del quadro NR Nuovi Residenti, opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-bis Tuir del modello Redditi PF 2019 i contribuenti che rientrano in Italia e trasferiscono la loro residenza possono esercitare o revocare l’ opzione per il regime agevolato di cui all’articolo 24 bis Tuir.

L’articolo 1, comma 152, L. 232/2016 ha introdotto il citato articolo 24-bis, che prevede e disciplina un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che:

  • trasferiscono la propria residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir;
  • non sono stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Come precisato anche nella circolare 17/E/2017 l’opzione può essere validamente esercitata anche da coloro che sono già residenti in Italia da un periodo d’imposta: in tale ipotesi, ai fini della verifica del presupposto di residenza all’estero nel periodo di osservazione stabilito dalla norma, deve essere computato anche il periodo d’imposta nel quale si è avuta la residenza fiscale in Italia.

La stessa circolare 17/E/2017 ha inoltre precisato che l’accesso al regime è consentito “anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir”.

Inoltre, da un punto di vista soggettivo, l’articolo 24-bis, comma 6, Tuir dispone che, su richiesta  del soggetto che esercita l’opzione, è possibile estendere l’agevolazione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 cod. civ., purché soddisfino le condizioni per l’accesso al regime.

Sul punto l’Agenzia ha chiarito che l’applicazione del regime agevolato ai familiari può verificarsi anche in momenti cronologicamente distinti; in altri termini, ciascun membro della famiglia potrebbe accedere al regime in un periodo diverso rispetto a quello del contribuente principale perché, ad esempio, il suo trasferimento in Italia è avvenuto in un momento successivo.

L’opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, Tuir, il quale stabilisce che “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

Quest’ultima disposizione prevede che un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.

Reciprocamente, ai sensi dell’articolo 165, comma 2, Tuir, un reddito si considera prodotto all’estero soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

Restano quindi esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva, e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia, i quali concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente:

  • dei redditi prodotti in Italia;
  • dei redditi esteri non inclusi nell’opzione;
  • di eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione (di cui all’articolo 67, comma 1 lett. e, Tuir).

I redditi prodotti all’estero assoggettati ad imposta sostitutiva non vanno indicati nei relativi quadri di determinazione del reddito della dichiarazione.

Il contribuente che fruisce del regime agevolato può godere delle deduzioni e delle detrazioni concesse, rispettivamente, dall’articolo 10 e dagli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis Tuir purché funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia.

Rimangono, invece, escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva.

Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.

Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui all’articolo 24-bis, comma 6, Tuir.

L’imposta va versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

La fiscalità internazionale in pratica