14 Febbraio 2017

La predisposizione del set documentale TP evita le sanzioni penali

di Marco Bargagli
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Uno dei maggiori problemi delle imprese ad ampio respiro internazionale, riguarda la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Infatti l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dei suoi ordinari poteri, può sindacare la congruità dei valori praticati nello scambio di beni e servizi tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, in linea con le disposizioni fiscali contenute nell’articolo 110, comma 7, del TUIR e con le raccomandazioni OCSE contenute nelle “Transfer Pricing Guidelines”.

In tale delicato ambito interpretativo, che vede contrapposte le esigenze imprenditoriali con quelle di gettito erariale, occorre analizzare attentamente l’eventuale rilevanza penale delle rettifiche fiscali proposte dall’ufficio, anche alla luce delle novità introdotte – con decorrenza 22 ottobre 2015 – da parte del D.lgs. 158/2015 che ha modificato, ai fini penali – tributari, l’articolo 4 del D.Lgs. 74/2000, rubricato dichiarazione infedele.

In particolare, per effetto della novella normativa, le c.d. “valutazioni estimative” tipicamente riconducibili al transfer price, non assumono più rilevanza penale, a condizione che il contribuente abbia posto in essere chiare procedure che evidenzino le politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Sul punto, occorre ricordare che l’articolo 26 del D.L. 78/2010, rubricato adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”, ha introdotto la possibilità per il contribuente di redigere uno specifico set documentale che illustri le politiche adottate sul tema dei prezzi di trasferimento.

La predisposizione della documentazione TP consente di ottenere indubbi vantaggi sia per l’impresa che per il Fisco.

Infatti, una volta che l’Amministrazione finanziaria avrà valutato l’idoneità del documento, il contribuente potrà accedere al regime agevolato previsto dall’articolo 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 evitando, in caso di proposte di recupero a tassazione di una maggiore base imponibile IRES, l’applicazione delle sanzioni per dichiarazione dei redditi infedele.

In buona sostanza, ai fini tributari, in ipotesi di rettifiche reddituali sarà richiesta solo l’imposta dovuta e gli eventuali interessi legali calcolati dall’ufficio.

Inoltre, il set TP predisposto dal contribuente permette all’Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, di un valido supporto documentale al fine di verificare l’esatta corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo dalle imprese associate, rispetto a quelli adottati in regime di libera concorrenza.

Sotto il profilo penale tributario, il nuovo articolo 4 del D.Lgs. 74/2000 prevede l’applicazione di una specifica sanzione nei confronti dei soggetti attivi del reato i quali, “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto indicano, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro centocinquantamila; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad euro tre milioni”.

Tuttavia, il legislatore ha previsto una particolare esimente che consente la disapplicazione della disposizione in rassegna, nei casi in cui il contribuente abbia indicato in bilancio, ossia in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, i criteri che sono alla base delle politiche relative ai prezzi di trasferimento infragruppo.

Infatti, per espressa disposizione normativa (cfr. articolo 4, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000), “ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali .. omissis …”.

Di conseguenza, tenuto conto che la dichiarazione infedele richiede – ai fini penali – l’elemento soggettivo ossia il “dolo specifico di evasione, la corretta predisposizione del set documentale ai fini TP consentirà al contribuente di evitare sanzioni ai fini penali – tributari, nelle ipotesi di rilievi mossi in sede di verifica fiscale.

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Il transfer pricing nei rapporti infragruppo: gestione operativa e strategie di difesa