14 Febbraio 2017

OIC 32: disposizioni di prima applicazione

di Federica Furlani
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Una delle novità di maggior rilievo relativa al bilancio d’esercizio 2016, ispirata alla migliore prassi internazionale, riguarda la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati, a cui è stato dedicato il nuovo punto 11-bis dell’articolo 2426 cod. civ. e il nuovo principio contabile OIC 32.

Fino all’esercizio 2015 gli strumenti finanziari derivati costituivano infatti “operazioni fuori bilancio”: erano richieste una serie di informazioni da inserire nell’ambito della nota integrativa (articolo 2427-bis cod. civ.) e della relazione sulla gestione (articolo 2428, comma 3, n. 6-bis cod. civ.), mentre non era prevista alcuna loro rilevazione se non nell’ipotesi di perdite presunte maturate su derivati speculativi, per le quali era necessario stanziare un apposito “Fondo per perdite potenziali correlate a strumenti derivati” (OIC 31 versione 2014).

La necessità dal 1° gennaio 2016 di rilevare i derivati al fair value, richiede una riflessione sulla prima applicazione di questo nuovo criterio.

In assenza di una previsione legislativa esplicita, il nuovo principio richiede un applicazione di carattere retrospettico, secondo le indicazioni fornite dall’OIC 29.

Tuttavia l’OIC 32 ha previsto una semplificazione in sede di prima applicazione, consentendo alle società che per la prima volta applicano la disciplina sugli strumenti finanziari derivati, di non dover ricostruire tutti gli effetti pregressi (come previsto dall’OIC 29) come se da sempre avessero adottato il nuovo principio contabile, nella considerazione che tale ricostruzione che potrebbe risultare oggettivamente difficoltosa e, a causa del tempo trascorso, portare a risultati non del tutto attendibili.

È pertanto possibile designare le operazioni di copertura alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del principio (1.1.2016).

L’iter da seguire è il seguente:

  1. verificare alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del principio (1.1.2016) i criteri di ammissibilità della relazione di copertura;
  2. in caso di copertura del fair value (Fair Value Hedge), la valutazione del fair value, sia dell’elemento coperto, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
  3. in caso di copertura dei flussi finanziari (Cash Flow Hedge), il calcolo dell’eventuale inefficacia della copertura fatto alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia, se esistente, è imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace è imputata alla voce VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesiche, se positiva, non è non disponibile né utilizzabile a copertura perdite. Ciò consente di rilevare nel conto economico dell’esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.

Se ad esempio la società Alfa Srl in data 1.1.2016 ha un IRS a copertura dei flussi di interesse variabili generati da un debito, deve innanzitutto verificare la sussistenza dei requisiti di copertura, e poi provvedere alla rilevazione, come attività o passività, dello strumento finanziario derivato con le seguenti scritture:

  • in caso di fair value negativo:

                                                                       1.1.2016

SP A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari a SP B.3 Strumenti finanziari derivati passivi
  • in caso di fair value positivo:

                                                                       1.1.2016

SP C.III.5/B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi a SP A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari

Nei casi in cui, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile procedere alla verifica dei criteri di ammissibilità della relazione di copertura (punto 1) alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione (1.1.2016), è possibile applicare il disposto dei punti 2) e 3) di cui sopra, se i criteri di ammissibilità della copertura sono soddisfatti alla data di chiusura del bilancio dell’esercizio di prima applicazione (31.12.2016).

L’OIC 32 prevede inoltre che, limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione, si presume che la copertura sia pienamente efficace quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. In questo caso è possibile applicare il modello contabile delle relazioni di copertura semplici senza necessità di verificare che lo strumento di copertura fosse stato stipulato alle condizioni di mercato.

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