26 Settembre 2016

Transfer pricing documentation e penalty protection: scadenza al 30.09

di Gian Luca NiedduRoberto Bianchi
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Per le società residenti e le stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri con esercizio coincidente con l’anno solare, il prossimo 30 settembre rappresenta non soltanto la data entro la quale procedere all’invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al 2015, bensì anche – attraverso il modello Unico 2016, rigo RS 106 – il primo momento in cui procedere alla comunicazione alla Amministrazione finanziaria del possesso della transfer pricing documentation in formato idoneo ad ottenere la c.d. penalty protection, salvo la possibilità di ricorrere in tempi successivi ad una dichiarazione integrativa, prima, tuttavia, dell’inizio di qualsivoglia attività di ispezione o verifica sull’anno in questione.

Per documentazione idonea si intende la documentazione che, se consegnata nel corso di attività di controllo o di altra attività istruttoria, consente al contribuente di accedere al regime premiale di cui all’articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, ovvero di non vedersi applicate le sanzioni amministrative che – in caso di contestazione – vanno oggi dal 90 al 180% dell’imposta non versata.

Gli aspetti formali, di struttura ed i contenuti della transfer pricing documentation in parola sono stati dettati (senza possibilità di deroghe da parte del contribuente) dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 (prot. 2010/137654). Essa è costituita da due tipologie di documenti: il masterfile, che contiene informazioni riguardanti l’intero gruppo, e la documentazione nazionale (c.d. countryfile) contenente informazioni relative alla consociata residente nel territorio dello Stato nonché le analisi tecniche sulla conformità al valore normale dei prezzi infragruppo applicati nell’anno. È fatta salva la possibilità di inserire le informazioni nel masterfile anziché nella documentazione nazionale, purché le stesse non siano inferiori rispetto a quelle desumibili dallo schema di documentazione nazionale prescritto dal provvedimento.

Lo stesso provvedimento indica altresì la tipologia di documentazione che il contribuente è chiamato a predisporre ai fini della penalty protection. In breve:

  • per le società holding appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita sia dal masterfile che dalla documentazione nazionale;
  • per le società subholding appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita da: (a) il masterfile di cui al punto precedente, ma le informazioni ivi contenute possono riguardare solo il sotto-gruppo al cui vertice è posta la sub-holding; (b) la documentazione nazionale. In luogo del masterfile come sopra individuato, può essere esibito il masterfile relativo all’intero gruppo, anche se predisposto da un soggetto residente in altro Stato membro dell’Unione Europea in conformità con i contenuti del Codice di Condotta Europeo;
  • per le imprese controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita esclusivamente dalla documentazione nazionale;
  • alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti, si applicano le disposizioni in termini di documentazione sopra descritti a seconda che il soggetto non residente di cui la stabile organizzazione è parte sia qualificabile, rispettivamente, come società holding, subholding o impresa controllata, appartenente a un gruppo multinazionale.

Per quanto concerne poi le piccole e medie imprese (i.e., fatturato annuale inferiore a 50 milioni di euro), esse hanno la facoltà di non aggiornare i soli dati inerenti il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello a cui si riferisce la documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili, e sempreché i fattori costituenti l’analisi di comparabilità non subiscano modificazioni significative in detti periodi di imposta.

In merito ai termini di consegna della documentazione idonea, si ricorda che la consegna all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’Amministrazione finanziaria non è vincolata all’applicazione del regime agevolato.

È importante considerare che la presentazione della documentazione non vincola l’Amministrazione finanziaria all’applicazione dell’esenzione delle sanzioni quando: (i) pur rispettando la struttura formale imposta per masterfile e documentazione nazionale, la documentazione esibita nel corso di attività di controllo non presenta contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel provvedimento; ovvero (ii) quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero. In questi casi, onde scoraggiare comportamenti scorretti da parte del contribuente, è previsto un inasprimento delle sanzioni amministrative fino al doppio.

Tuttavia, viene altresì chiarito che omissioni o inesattezze parziali e tali da non pregiudicare l’analisi dei verificatori e la correttezza degli esiti di detta analisi e l’omissione degli allegati richiesti non costituiscono causa ostativa all’applicazione del regime di esenzione delle sanzioni. Ulteriori considerazioni sul tale aspetto sono fornite attraverso la circolare n. 58/E/2010.

Da ultimo, si ricorda che il masterfile e la documentazione nazionale devono essere redatti in lingua italiana, salvi i casi in cui si rendano applicabili le disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche. È comunque possibile presentare eventuali allegati in lingua inglese. Nell’ipotesi di esibizione del masterfile relativo all’intero gruppo da parte della sub-holding italiana, lo stesso può essere presentato in lingua inglese. Si precisa che gli allegati alla documentazione nazionale e gli eventuali allegati al masterfile, qualora consistenti in documenti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, dovranno essere tradotti in una delle suddette due lingue, e consegnati in copia dell’originale.

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Il transfer pricing nei rapporti infragruppo: gestione operativa e strategie di difesa