31 Luglio 2014

Il modello IMU e TASI “copia” UNICO: che lo pretendano ogni anno?!?

di Fabio Garrini
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Continuiamo l’analisi del modello di dichiarazione IMU e TASI già iniziato in un precedente contributo per segnalare altre specificità che occorre affrontare al momento della compilazione del modello.

In particolare, in questa sede ci si vuole soffermare su una novità assoluta rispetto alle dichiarazioni ICI e IMU presentare nel passato: mentre in passato ci si limitava ad indicare i dati degli immobili e le relative variazioni, nel presente modello sono previsti i dati riguardanti la liquidazione dei tributi ed i versamenti dell’imposta.

La liquidazione dell’imposta

Il quadro C è dedicato all’indicazione riepilogativa e alla conseguente gestione dei versamenti IMU e TASI (quest’ultima, evidentemente, solo dal 2014). In tale quadro vanno indicati l’imposta dovuta, le eccedenze dell’anno precedente e quelle eventualmente compensate con F24, gli acconti versati nel corso dell’anno di riferimento e, quindi, l’eventuale debito / credito risultante a seguito della definitiva liquidazione dell’imposta. Assomiglia al quadro RN del modello UNICO

Quello che risulta del tutto nuovo, infatti, rispetto al passato è la modalità con la quale viene versata l’imposta: l’art. 1, comma 721, della L. 147/2013 ha infatti introdotto, per l’IMU dovuta dagli enti non commerciali, un particolare meccanismo di versamento del tributo. Tale nuova modalità, si legge nelle istruzioni, deve essere estesa anche alla TASI, essendo identico il meccanismo applicativo delle due imposte.

Gli ENC, dal 2014, versano infatti l’IMU solo tramite F24 in tre rate di cui:

  • le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate alle scadenze ordinarie (16 giugno e 16 dicembre dell’anno di riferimento),
  • l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Le istruzioni evidenziano che, al pari di quanto previsto per le altre imposte erariali, l’imposta non è dovuta, non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera la soglia di € 12 o il diverso importo eventualmente stabilito dal Comune.

La gestione del credito

Il quadro D deve essere compilato per l’indicazione del credito di imposta (IMU e TASI) risultante dalla dichiarazione al fine di richiederne il rimborso oppure la compensazione con versamenti futuri. Un aspetto importante evidenziato nelle istruzioni è il fatto che la compensazione può essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all’imposta dovuta al medesimo Comune. Si tratta quindi di una situazione ben diversa da quella a cui si è abituati con i versamenti erariali, dove crediti e debiti possono essere compensati anche tra istituti diversi.

In caso di credito in compensazione non utilizzato nel modello F24 e non fatto valere nella dichiarazione successiva, il contribuente può chiedere il rimborso presentando un’apposita istanza al Comune competente.

Ma la dichiarazione diverrà annuale?

Va segnalato che, anche questo modello dichiarativo, segue le regole proprie delle dichiarazioni dei tributi Comunali: oggi si tratterà di segnalare gli immobili imponibili e quelli esenti (parzialmente o totalmente), e nei prossimi anni andrà ripresentato solo se vi saranno variazioni.

Va altresì detto che:

  • se il rapporto proporzionale per il calcolo della quota esente viene fatto prendendo a riferimento esclusivamente la superficie (utilizzata per l’attività commerciale su quella totale), probabilmente tale dato rimarrà costante nel tempo e quindi non troppo frequentemente si dovranno presentare altre dichiarazioni in seguito;
  • se invece nel rapporto di commercialità concorrono altri fattori quali il numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e/o il tempo per il quale l’immobile viene destinato alle diverse attività (commerciale e non commerciale), è assai probabile che il modificarsi di tali parametri richieda di dover ripresentare frequentemente la dichiarazione per aggiornare la percentuale di esenzione.

Già questo aspetto ci porta a dire che gli ENC saranno spesso chiamati alla presentazione del modello per le caratteristiche proprie dell’utilizzo dell’immobile.

A questo va inoltre aggiunto, come si è visto in precedenza, che nel modello viene liquidata l’imposta. Che senso avrebbe indicare tali dati che potrebbero variare ogni anno a seguito di modifiche che non riguardano l’immobile o il suo utilizzo? Si pensi ad un cambio di aliquota: in passato la dichiarazione non si sarebbe dovuta presentare, ma oggi si verrebbero a modificare i dati del quadro C e D precedentemente presentato.

Che la dichiarazione IMU e TASI (oggi quella degli ENC ma in futuro potrebbe seguire la stessa strada anche quella di tutti gli altri immobili) sia destinata a diventare una dichiarazione da presentare ogni anno come la dichiarazione dei redditi?

Allora, se così fosse, avrebbe davvero molto più senso inserire la liquidazione dell’imposta nella dichiarazione; si tratterebbe però di un ulteriore adempimento nella miriade di adempimenti che già esistono e quasi settimanalmente vengono ad aumentare.

Temo che tra qualche tempo ne arriverà uno nuovo.

O forse arriverà un precompilato anche in questo caso?