28 Marzo 2024

La congruità della manodopera nel sisma acquisti

di Leonardo Pietrobon
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 8, comma 10-bis, D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, qual è il successivo D.M. 143/2021.

Secondo la citata disposizione normativa – con riferimento al comma 10-bis, dell’articolo 8, D.L. 76/2020 – è necessario assicurare, nel settore edile, l’attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, con i chiari obiettivi di:

  • fare emerge (l’eventuale) lavoro irregolare nell’esecuzione dei lavori e;
  • assicurare un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.

Sulla base di quanto sopra indicato, è necessario fissare l’ambito applicativo del D.M. 143/2021, ossia il c.d. “decreto Congruità della manodopera”, quale decreto di riferimento per individuare le regole sulla congruità della manodopera, e stabilire l’applicabilità o meno anche nei casi del c.d. “sisma acquisti”, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013.

Ai sensi del comma 3, dell’articolo 2, D.M. 143/2021, “Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila”. Il successivo articolo 3, ai commi 2 e 3, D.M. 143/2021, prevede che “Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie (…)”.

In relazione all’ambito oggettivo, dall’analisi delle sopra riportate disposizioni normative, emerge che, in prima istanza, oggetto di monitoraggio è la manodopera per il realizzo di opere edili.

Sotto il profilo soggettivo, invece, dalla lettura delle sopra richiamate disposizioni, i soggetti coinvolti nell’applicazione delle disposizioni riferite alla congruità della manodopera sono:

  • da un lato, l’impresa o le imprese esecutrici dei lavori edili, quali soggetti tenuti alla produzione del durc di congruità;
  • dall’altro lato, il committente delle opere, quale soggetto destinatario del durc di congruità della manodopera.

A confermare l’ambito soggettivo di applicazione è il successivo comma 4, dell’articolo 3, D.M. 143/2021, ai sensi del quale “per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente” e “a tale fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva”.

Quanto sopra ricostruito permette di affermare l’esclusione dalla congruità della manodopera, in relazione ai benefici di cui al comma 3, dell’articolo 16-bis, Tuir, o del comma 1-septies, dell’articolo 16, D.L. 63/2013, in quanto il soggetto fruitore di tali detrazioni d’imposta non assume la qualifica di “soggetto committente” per le opere edilizie, bensì è, per entrambe le disposizioni normative, il soggetto acquirente l’unità immobiliare, con maturazione della detrazione in funzione dell’acquisto del medesimo immobile, al sussistere di tutte le altre condizioni normativamente previste.

Un secondo elemento che porta a escludere l’acquirente dalle unità immobiliari e beneficiario delle disposizioni normative in commento – comma 3, dell’articolo 16-bis, Tuir e comma 1-septies, dell’articolo 16, D.L. 63/2013 – è rappresentato dal fatto che, per il soggetto acquirente, non può trovare applicazione quanto stabilito dal comma 4, dell’articolo 3, D.M. 143/2021, ai sensi del quale “per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente”, in considerazione del fatto che non è tenuto ad erogare un corrispettivo (saldo) per l’esecuzione delle opere, bensì un corrispettivo per l’acquisto di un’unità immobiliare.

Le medesime conclusioni sono state affermate dall’Agenzia delle entrate, con la circolare 16/E/2021, seppur in materia di congruità della spesa, quale parametro limite entro cui determinare la detrazione spettante. In particolare, l’Agenzia, con riguardo allo specifico obbligo dell’attestazione della congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020, ha affermato che tale obbligo non si applica con riguardo al “bonus casa acquisti” (articolo 16, comma 3, Tuir) e al “sisma bonus acquisti” (articolo 16, co. 1-septies, D.L. 63/2013), in quanto, nel caso di tali bonus, a essere agevolate sono le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari, mentre non rilevano le spese relative ai lavori “a monte” effettuati dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che poi cede le singole unità immobiliari.