25 Agosto 2016

Via libera allo scambio di informazioni con la Svizzera

di Nicola Fasano
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Dopo un percorso di approvazione complesso è entrato in vigore lo scorso 13 luglio il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Svizzera e Italia del 1976. Ciò in quanto si è concluso l’iter di scambio delle notifiche delle relative approvazioni fatte dai due Stati. L’Italia, già con la legge n. 69 del 4 maggio 2016 aveva provveduto all’approvazione del Protocollo firmato dai due Paesi il 23 febbraio 2015 a Milano.

Ne consegue, pertanto, che le nuove disposizioni in materia di scambio di informazioni, sono applicabili dall’entrata in vigore del Protocollo, ossia dal 13 luglio 2016, per fatti avvenuti dal 23 febbraio 2015, giorno della firma.

Le disposizioni in esame riguardano lo scambio di informazioni c.d. “a richiesta” e non quello, molto più insidioso, c.d. “automatico” che, con riferimento alla Svizzera, sarà attivato sulla base del modello multilaterale OCSE, a partire dal 2018 con riferimento ai dati dell’anno 2017. Ciò vuol dire, in altre parole, che fino ad allora lo scambio di informazioni potrà essere attivato (sempre con riferimento a dati post 23 febbraio 2015) solo dopo che il soggetto in questione sia stato “attenzionato” dal Fisco, a seguito delle oramai note fonti di innesco: comunicazioni all’Anagrafe tributaria da parte degli intermediari finanziari italiani, controlli incrociati sulla posizione di altri soggetti, risultanze di indagini penali, “liste” acquisite dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Su quest’ultimo punto resta da vedere quale sarà l’approccio della Svizzera nel momento in cui dovessero essere richiesti dati acquisiti in maniera non proprio ortodossa dal Fisco italiano (si pensi ad esempio al caso della lista Falciani che aveva “venduto” l’elenco dei nominativi dei clienti della banca elvetica presso cui lavorava all’Amministrazione finanziaria di altro Stato).

Ben più insidioso è lo scambio automatico di informazioni che avverrà sulla base dei c.d. “CRS” (Common Reporting Standard) elaborati in sede OCSE in cui lo spartito è in pratica invertito rispetto a quello dello scambio a richiesta: è proprio l’attività di scambio di informazioni a costituire la fonte di innesco di possibili controlli da parte del Fisco nei confronti di quei soggetti residenti fiscalmente in Italia che hanno dei conti in Svizzera, il cui saldo, in via generalizzata, sarà oggetto di comunicazione appunto, in modo automatico.

Ciò premesso, tornando alle regole appena entrate in vigore, il nuovo articolo 27 della Convenzione prevede che oggetto dello scambio siano le “informazioni verosimilmente rilevanti”. Tale riferimento ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (“fishing expedition”) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

Sono ammesse tuttavia le c.d. “domande di gruppo” quando la richiesta di informazioni riguardi una pluralità di contribuenti, identificati con il nome oppure “altrimenti”, termine testuale utilizzato nel Protocollo che non fa certo stare tranquilli, lasciando intendere il sottile confine fra le “fishing expedition” precluse e le “domande di gruppo” ammesse.

È inoltre specificato, punto cruciale rispetto al passato, che in nessun caso uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

Lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni. Inoltre esso deve circostanziare la propria istanza specificando:

  • l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta,
  • il periodo di tempo oggetto della domanda,
  • la descrizione delle informazioni richieste, nonché le indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
  • lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
  • se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

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