13 Settembre 2018

Spesometro: esonero allargato ai produttori agricoli

di EVOLUTION
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L’articolo 21 del D.L. 78/2010 prevede l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dello spesometro, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’ambito soggettivo dell’adempimento individuandone i soggetti esonerati.

In generale, sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi Iva (esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 nonché i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) che effettuano operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell’imposta.

Tuttavia, sono esonerati dall’adempimento:

Un esonero “parziale” dalla comunicazione è, invece, previsto per le amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001: queste sono, infatti, esonerate solo dalla comunicazione dei dati delle fatture “emesse” nei confronti dei consumatori finali. Al riguardo, va ricordato quanto precisato dalla circolare 1/E/2017 ossia che possono non essere trasmessi i dati delle fatture elettroniche (emesse e ricevute) che transitano sul Sistema di Interscambio (SdI) in quanto già acquisiti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Con particolare ai produttori agricoli, si ricorda che l’articolo 21 del D.L. 78/2010 esonerava espressamente dal suddetto obbligo i soli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972 (ovvero coloro che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972) “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione 105/E/2017, ha precisato che, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, era necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti in esame hanno il domicilio fiscale. In altre parole, per fruire dell’esonero era necessario che detti soggetti svolgessero la loro attività in terreni:

  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano solo in parte a tale altitudine;
  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Peraltro, l’Agenzia riteneva che lo svolgimento dell’attività in detti terreni “non debba essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell’esoneroi produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6… che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane”.

Come indicato dalla circolare AdE 1/E/2017, i produttori agricoli operanti in zone “diverse” da quelle di cui all’articolo 9 del D.P.R. 601/1973 dovevano assolvere l’obbligo di comunicazione in esame, in una modalità “che sia compatibile con il regime semplificato di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R.633/1972 a loro applicabile”.

Detti soggetti erano, quindi, tenuti a comunicare “unicamente” i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli.

La stessa circolare AdE 1/E/2017 ricordava che detti soggetti hanno comunque “la possibilità di optare per il regime ordinario IVA, nel qual caso, ovviamente, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura”.

Tuttavia, con la conversione in legge del D.L. 87/2018 è stato ampliato l’ambito operativo dell’esonero a tutti gli agricoltori in regime di esonero e non solo a quelli situati nelle zone “montane” di cui all’articolo 9 del D.P.R. 601/1973.

La novità trova applicazione già dal 1° gennaio 2018.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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