13 Settembre 2018

Iva agevolata negli interventi con fornitura di beni

di Fabio Landuzzi
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Con la circolare 15/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Lo spunto che ha portato alla pubblicazione di questa circolare è stata la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 19, Legge di Bilancio 2018, in materia di “beni significativi” – ove questi sono inclusi nelle prestazioni di recupero del patrimonio edilizio – circa l’applicazione dell’Iva ridotta al loro valore, alla luce delle vigenti disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), L. 488/1999 e del D.M. 29.12.1999.

Nella citata circolare viene rappresentato un utile quadro riassuntivo della disciplina di applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% nel caso di forniture di beni necessari per la realizzazione di interventi di recupero edilizio. In particolare:

  • i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e dei semilavorati, necessari per la realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su qualsiasi tipo di immobile, sono soggetti ad Iva con l’aliquota ridotta del 10% senza che siano richieste altre condizioni; quindi, tali beni beneficiano dell’aliquota Iva ridotta, ove destinati alla realizzazione dei sopra citati interventi, anche quando sono acquistati direttamente dal committente dei lavori, ed indipendentemente dal fatto che il loro valore sia prevalente rispetto a quella prestazione (il riferimento è il n. 127-terdecies, della Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972);
  • i beni finiti, le materie prime ed i semilavorati, necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, sono soggetti all’aliquota Iva ridotta del 10% solo se sono forniti dallo stesso soggetto che effettua l’intervento di recupero, ed a condizione che tali beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nell’ambito dell’intervento.

Quindi, solo ove si tratti di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, ed i beni forniti dall’esecutore della prestazione – sia in forma di appalto che di posa in opera – rientrino nella definizione di “beni significativi” di cui al D.M. 26.12.1999, si dovrà applicare la specifica disciplina dell’articolo 7, comma 1, lett. b), L. 488/1999.

Le tipologie di beni significativi sono individuate, in modo tassativo, dal citato D.M. 26.12.1999; la tassatività va intesa in senso assoluto, salvo il caso in cui si tratti di beni che hanno la stessa funzionalità di quelli contenuti nell’elenco del D.M. 26.12.1999, anche se hanno una denominazione tecnica o commerciale differente.

La circolare AdE 15/E/2018 riporta l’esempio della stufa a pellet che viene utilizzata per il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, la quale va assimilata alla caldaia ai fini della qualifica Iva di “bene significativo”; la stessa stufa a pellet, ove invece fosse installata per un utilizzo diretto a produrre solo riscaldamento, non sarebbe assimilabile alla caldaia ai fini che qui interessano.

Interessante anche la precisazione fornita nella circolare AdE 15/E/2018 in merito al contenuto della fattura emessa dall’esecutore dell’intervento manutentivo che ingloba anche la fornitura di “beni significativi”. Infatti, la norma di interpretazione autentica di recente emanazione richiede che la fattura indichi i beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento; la necessità è chiaramente connaturata al fatto che sono beni potenzialmente assoggettabili ad aliquote diverse, sia ordinaria che ridotta, a seconda delle circostanze.

Precisa a questo proposito l’Agenzia delle Entrate che i dati dei “beni significativi” devono essere indicati in fattura anche qualora il loro intero valore venga assoggettato ad aliquota Iva ridotta del 10%, ossia quando il valore ad essi ascritto è inferiore alla metà del valore dell’intervento agevolato e quindi l’intero corrispettivo esposto in fattura è soggetto unitariamente ad aliquota Iva ridotta.

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