23 Marzo 2016

Sospensione per il 2016 dell’aumento di tributi locali e addizionali

di Alessandro Bonuzzi
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L’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui comportano un aumento dei tributi e delle addizionali, è sospesa per tutto l’anno 2016. Ciò nell’ottica del contenimento del livello complessivo della pressione tributaria.

Tuttavia, la sospensione non si applica alla Tari; inoltre, è fatta salva la possibilità per i comuni di mantenere anche per quest’anno la maggiorazione della Tasi nella stessa misura applicata nel 2015, limitatamente però agli immobili non esentati.

Questi i temi principali oggetto della risoluzione del Ministero delle finanze n. 2/DF di ieri.

Al riguardo, infatti, il comma 26 dell’articolo 1 della L. 208/2015 prevede che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. … La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) …”. Il successivo comma 28 stabilisce altresì che “per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015”.

In pratica, salve le eccezioni previste dalla norma, in tutte le altre ipotesi in cui le deliberazioni degli enti locali comportino aumenti dei tributi si determina per tutto l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle parti delle deliberazioni stesse nell’ottica del contenimento del livello complessivo della pressione tributaria.

La sospensione si applica quando nel 2016:

  • viene introdotto un nuovo tributo rispetto al 2015, come ad esempio l’imposta di soggiorno;
  • viene aumentata l’aliquota di tributi già esistenti nel 2015;
  • vengono introdotte manovre che producono l’effetto di restringere l’ambito applicativo di norme di favore, come ad esempio nel caso di eliminazione di agevolazione nonché in quello di variazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef attraverso la riduzione o l’eliminazione della soglia di esenzione.

Rientrano nel perimetro del beneficio, avendo natura tributaria, l’imposta di sbarco che ha mutato la denominazione in contributo di sbarco, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), seppure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità, e i diritti sulle pubbliche affissioni (Icp Dpa).

Ne rimangono, invece, escluse le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della Tari, e il canone alternativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).

Infine, la risoluzione fornisce una rilevante precisazione con riferimento alla maggiorazione Tasi, la quale avrebbe dovuto essere cancellata. La legge di Stabilità 2016 ha però attribuito ai comuni il potere di mantenerla anche per l’anno in corso mediante un’espressa deliberazione in tal senso, ma non oltre la misura applicata nel 2015 e limitatamente agli immobili non esentati.

Pertanto, se il comune nel 2015 aveva deliberato la maggiorazione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, atteso che tali fabbricati sono divenuti esenti nel 2016, l’incremento non può essere mantenuto, né è possibile recuperarlo con l’applicazione di maggiorazioni su altre fattispecie.