10 Marzo 2021

Società agricole di capitali e la trappola del superbonus

di Alberto RocchiLuigi Scappini
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Anche le società agricole hanno la possibilità di sfruttare le opportunità offerte dai bonus edilizi in vigore in questo 2021.

Il combinato disposto delle norme, tra proroghe di agevolazioni esistenti e introduzione di nuove forme di incentivo, ha creato condizioni particolarmente favorevoli per chi intende effettuare lavori su immobili, siano essi di natura abitativa o anche, in certi casi, adibiti ad attività produttive.

Ricordiamo però che alcune misure restano confinate nel ristretto ambito Irpef e sono del tutto estranee al mondo delle società di capitali.

Pertanto, le società agricole costituite sotto forma di Srl, non potranno sfruttare:

  • il c.d. superbonus del 110% su lavori di efficientamento energetico, consolidamento statico e messa in sicurezza dal rischio sismico;
  • detrazione per ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 16-bis, comma 1, Tuir;
  • bonus mobili;
  • bonus verde,

mentre potranno accedere alla stregua di tutti gli altri soggetti a:

  • ecobonus per spese di riqualificazione energetica;
  • sismabonus per interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico;
  • bonus facciate.

Questi ultimi interventi potranno riguardare tutti gli immobili, a prescindere dalla destinazione catastale e dall’utilizzo in capo alla società.

Per quanto riguarda gli incentivi riservati alle persone fisiche, nello specifico il superbonus 110%, è ipotizzabile che le Srl agricole possano indirettamente ottenere il beneficio sugli immobili abitativi da esse posseduti, allorquando ne trasferiscano il possesso a persone fisiche (non necessariamente soci).

Simile operazione trova legittimazione normativa nell’articolo 2 D.Lgs. 99/2004 con cui, infatti, il Legislatore, nell’intento di attenuare quel principio di “esclusività” che costituisce l’essenza stessa della società agricola, stabilisce che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola:

  • la locazione;
  • il comodato;
  • l’affitto

di “fabbricati ad uso abitativo”, fissando un limite quantitativo al risvolto monetario di tali operazioni poiché i ricavi non possono superare l’ammontare del 10% dei ricavi complessivi.

La prospettata situazione, ben si coniuga con le regole del superbonus da ultimo ribadite nella circolare 30/E/2020, dove l’Agenzia delle entrate ha confermato che i soggetti beneficiari possono detenere l’immobile anche in base a un contratto di locazione (finanziaria o non) ovvero in base a un comodato regolarmente registrato.

Va da sé che deve essere riscontrabile il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nondimeno, nella pratica, può accadere che a voler beneficiare dell’agevolazione sull’abitativo della Srl agricola sia uno dei soci della società.

In questo caso è plausibile ritenere che l’attribuzione del possesso possa aver luogo a titolo gratuito, ad esempio a mezzo di comodato.

Riteniamo che, in questo caso, al di là del disposto dell’articolo 2 D.Lgs. 99/2004 poc’anzi citato, la compatibilità dell’operazione con lo status di società agricola debba essere valutata in modo complessivo.

Senza entrare troppo nei dettagli, ricordiamo che la norma derogatoria era stata emanata per far fronte a quelle frequenti situazioni in cui nel fondo coltivato ci sono uno o più fabbricati abitativi la cui cura o manutenzione potrebbe risultare troppo onerosa per la società agricola, nonché estranea al suo progetto imprenditoriale.

Si tratta quindi sempre di contesti residuali scevri da intenti speculativi, da esaminare con molta attenzione per evitare di incorrere nella sanzione, estrema, della perdita dei requisiti di società agricola, con tutte le conseguenze che potrebbe comportare.

Solo, quindi, dopo attenta analisi della situazione si può stabilire la liceità dell’atto con cui la società agricola concede al socio il godimento gratuito del fabbricato abitativo perché questi possa sfruttare il superbonus.

Ma a causare un parallelo effetto negativo, è l’applicazione di un’altra norma: l’articolo 67, comma 1, lettera h-ter), Tuir, con cui il Legislatore ha previsto, per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, la tassazione di un reddito diverso determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento e, per il soggetto concedente i beni in godimento, l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti.

Come chiarito dalla circolare 24/E/2012, la norma trova applicazione nei confronti:

  • dell’imprenditore individuale;
  • delle società di persone (Snc e Sas);
  • delle società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • delle società cooperative;
  • delle stabili organizzazioni di società non residenti;
  • degli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Dal lato dei soggetti utilizzatori, vengono colpiti dalla tassazione per l’utilizzo gratuito del bene sociale:

a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;

b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato;

c) il soggetto residente e non residente (cfr. articolo 23, comma 1, lettera f, Tuir) che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato.

d) i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera a).

Ne consegue, quindi, che il socio di Srl agricola dovrà portare a tassazione il valore normale del canone di affitto dell’immobile a lui concesso dalla società.

Tale effetto si produce anche nel caso di società agricole di persone costituite sotto la forma di Sas o Snc.

Al contrario, la società semplice non rientra nel campo di applicazione della norma, come chiarito dalla sopra citata circolare 24/E/2020.