10 Marzo 2021

Ravvedimento per gli errori del modello LiPe del IV trimestre 2020

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) ha come scadenza naturale l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento; pertanto, il modello Lipe relativo al quarto trimestre 2020, scadeva domenica 28 febbraio 2021, in base alle disposizioni dell’articolo 21-bis D.L. 78/2010. Quando il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, quindi la scadenza è slittata a lunedì 1° marzo 2021.

Il contribuente può correggere (nei termini) gli errori rilevati nella comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva dell’ultimo trimestre, eventualmente già trasmessa, senza applicazione di sanzioni inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva.

L’articolo 12-quater D.L. 34/2019, modificando l’articolo 21-bis D.L. 78/2010, ha previsto che la trasmissione dei dati relativi al quarto trimestre possa, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto.

In tal caso occorre compilare il quadro VP, presentando la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali, devono comunque indicare nel quadro VH (qualora debba essere compilato, ovvero nel quadro VP), in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto.

Decorso il termine del 1° marzo 2021 per la presentazione della LiPe dell’ultimo trimestre 2020 – tramite modello LiPe o quadro VP della dichiarazione annuale Iva – trova applicazione l’articolo 11, comma 2-ter, D.lgs. 471/1997, secondo cui l’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati.

In altri termini trova applicazione la sanzione amministrativa ridotta, con un minimo di 250 euro, se il soggetto passivo Iva:

  • non ha trasmesso la comunicazione relativa al quarto trimestre 2020 nei termini (entro il 1° marzo), ma vi provvede entro il 16 marzo 2021 (ossia entro i successivi 15 giorni), oppure
  • ha presentato la comunicazione nei termini, ma si accorge di aver commesso alcuni errori e provvede a ritrasmettere una nuova comunicazione entro il 16 marzo.

Si ricorda che, come chiarito con le Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, il sistema telematico accoglie eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario; la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

Decorsa la data del 16 marzo 2021, invece, trova applicazione la sanzione da 500 a 2.000 euro.

Con la risoluzione 104/E/2017 l’Agenzia delle entrate ha precisato che trovano applicazione le regole ordinarie dell’istituto del ravvedimento operoso, dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.lgs. 472/1997, con applicazione di una sanzione ridotta in base al momento in cui interviene la regolarizzazione.

Pertanto, il contribuente potrà ravvedersi versando:

  • 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
  • 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
  • 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
  • 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
  • 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione fino alla notifica dell’atto impositivo.

La riduzione da ravvedimento va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione “correttiva” è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, a prescindere dal contestuale versamento della sanzione.

Si segnala, infine, che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo ma, comunque, propedeutico allo stesso.

In un’ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, fermo il versamento della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione.

In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola suddetta sanzione, eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e seguenti del D.Lgs. 472/1997, nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento (risoluzione 104/E/2017).