22 Febbraio 2019

Ruolo e funzioni dei nuovi Organismi di composizione della crisi

di Massimo ConigliaroNicla Corvacchiola
Scarica in PDF

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal codice della crisi e dell’Insolvenza, vi sono gli Organismi di composizione della crisi che assumono un ruolo centrale per far partire l’allerta, importante leva per l’emersione anticipata della difficoltà economico-finanziarie dei debitori.

L’Organismo di composizione della crisi (Ocri) è costituito presso ciascuna Camera di commercio con la funzione di ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni della società e dai creditori pubblici qualificati, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L’Ocri opera con un referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio o un suo delegato, nonché tramite l’ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 14/2019.

Il referente, ricevuta la segnalazione, procede a darne immediata comunicazione agli organi di controllo della società, ove esistenti, nonché alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’Albo dei Curatori di cui all’articolo 358 D.Lgs. 14/2019 di cui:

  1. uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa;
  2. uno designato dal presidente della camera di commercio, diverso dal referente;
  3. uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore,
    individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente
    all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute.

L’archiviazione viene disposta inoltre quando l’organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni
dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie previste dall’articolo 15 D.Lgs. 14/2019.

Diversamente, quando il collegio rileva l’esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei in caso di positivi riscontri delle trattative), per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.

Il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere al tribunale delle imprese le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso; inoltre può chiedere al giudice competente che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ. in materia di riduzione del capitale per perdite, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies cod. civ..

Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d’ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi.
Se allo scadere del termine non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall’articolo 37 D.Lgs. 14/2019 nel termine di trenta giorni.

Se il debitore non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nel termine assegnato, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, presenta tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il compenso dell’Ocri, se non concordato con l’imprenditore, è liquidato, tenuto conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Le procedure concorsuali nella crisi d’impresa