1 Giugno 2018

Riscossione in pendenza di giudizio

di EVOLUTION
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L’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 regola la fattispecie del pagamento del tributo in pendenza di giudizio ed è stato modificato, da ultimo, dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 156/2015.
La disposizione, di fatto, introduce un disincentivo all’impugnazione degli atti, quando l’unico scopo sia quello di differire il pagamento delle somme eventualmente dovute al fisco.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la modifica apportata al pagamento del tributo in pendenza di giudizio, dal D. Lgs. 156/2015.

Con il D.Lgs. 156/2015 si è cercato di rivedere la fattispecie del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio, cercando di disincentivare l’impugnazione degli atti.

Alla disposizione in merito viene affiancata all’articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2010, il quale dispone che l’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del D.P.R. 602/1973.

Quest’ultima norma prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

A prescindere dalla fondatezza della pretesa, il contribuente, salvo richieda ed ottenga la sospensiva giudiziale, deve corrispondere 1/3 di imposta e interessi. Nulla invece risulta dovuto per le sanzioni.

Per quanto concerne le somme dovute dopo la pronuncia delle commissioni, il comma 1 dell’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, debbano essere pagato nella seguente misura:

  • i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso (lettera a), al netto di quanto già versato;
  • per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso (lettera b), sempre al netto di quanto già versato;
  • per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale (lettera c);
  • per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione (lettera c-bis).

Per le somme eccedenti, il comma 2 dell’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce infatti che, se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

Anche per la restituzione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, sono applicabili le medesime conclusioni.

Tuttavia, il comma 2 dell’articolo 69 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il giudice possa richiedere alla parte vittoriosa la prestazione di una garanzia, qualora gli importi da restituire siano superiori ad € 10.000. Questo per evitare che, nelle ipotesi di impugnazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, le somme già rimborsate non siano successivamente restituite in caso di successiva riforma della sentenza.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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