24 Settembre 2016

Requisiti per dedurre le spese mediche sostenute dagli invalidi

di Alessandro Bonuzzi
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Le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione sono deducibili dal reddito complessivo solo previo accertamento dell’handicap.

Lo ha chiarito la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 79/E di ieri.

Si ricorda che l’articolo 10, comma 1, lettera b) del Tuir prevede che “si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, … le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Al riguardo, la richiesta di chiarimenti oggetto della risoluzione in commento atteneva ai presupposti soggettivi necessari per poter godere della riduzione dell’imponibile. In particolare, è stato chiesto se sia necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap oppure sia sufficiente la certificazione dello stato di invalidità.

Preliminarmente, l’Agenzia osserva che, ai fini della deducibilità delle spese mediche in questione, sono considerati “disabili”:

  • sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/1992;
  • sia coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Con riferimento ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge del 1992, a parere dell’Ufficio, il requisito soggettivo per fruire della deduzione è attestato con il rilascio della relativa certificazione.

Diversamente, per i soggetti riconosciuti invalidi civili, il beneficio fiscale non può ritenersi spettante con il solo riconoscimento dell’invalidità civile (in tal senso la circolare n. 55/E/2001).

La risoluzione precisa che ciò è dovuto al fatto che “l’accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l’accertamento dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali”.

Trattasi, in pratica, di accertamenti concettualmente distinti poiché diretti a soddisfare finalità diverse.

Alla luce di tale linea di pensiero, in caso di riconoscimento dell’invalidità civile, ai fini della deducibilità delle spese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, occorre, quindi, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione.

Sul punto, l’Agenzia evidenzia che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

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