24 Settembre 2016

La produzione di vino ai fini fiscali – parte seconda

di Luigi Scappini
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La qualifica di imprenditore agricolo e la susseguente denuncia di un reddito agrario ex articolo 32 Tuir, in ragione di quello ordinario di impresa, presuppone, come noto, l’esercizio di un’attività agricola cd. per definizione, individuata, ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ., nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell’allevamento di animali.

Tutte queste attività devono contemplare lo svolgimento di un ciclo biologico o almeno di una parte di esso.

Questo significa, ad esempio, che non si è sicuramente in presenza di un imprenditore agricolo quando ci si limita a comprare l’uva per poi vinificarla in quanto vi è assenza del suddetto ciclo biologico.

Agganciate a queste attività vi sono le cd. connesse, che di per sé consistono sempre in attività commerciali, ma nel momento in cui sono esercitate dall’imprenditore agricolo nel rispetto del requisito della prevalenza di utilizzo di prodotti, mezzi o forza lavoro, soggiacciono anch’esse alle regole proprie delle attività agricole.

Da un punto di vista fiscale, a differenza della formulazione sufficientemente aperta offerta dal Legislatore civilistico, non tutte le attività sono considerate come connesse, ma solamente, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 32, Tuir, quelle individuate con cadenza biennale con un decreto ministeriale, tra queste vi rientra a pieno titolo la produzione del vino.

In ragione di quanto sin qui detto, l’imprenditore agricolo che coltiva la vigna, ne raccoglie i frutti (l’uva) e procede alla vinificazione, nel momento in cui rispetta la prevalenza, in termini di utilizzo di prodotti provenienti dalla propria attività principale, dichiara sempre un reddito agrario ex articolo 32, Tuir.

Ancor prima di analizzare come verificare la sussistenza della prevalenza, giova ricordare, come confermato anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 44/E/2004, che tali attività connesse possono essere esternalizzate presso soggetti terzi. A titolo di esempio, è riconosciuta la natura di attività connessa alla produzione di vino anche quando il processo di vinificazione avviene presso soggetti terzi.

Attenzione però che, come già evidenziato altre volte, l’attività connessa cd. di prodotto per far innescare la fictio iuris per cui si considera agricola deve contemplare obbligatoriamente al suo interno almeno una fase di manipolazione o di trasformazione dei prodotti.

Questo vuol dire che non si considera attività connessa la produzione del vino consistente, ad esempio, nell’acquisto del vino sfuso e nel successivo imbottigliamento e messa in commercio.

Unica deroga all’obbligo di manipolazione o trasformazione è quella per la quale i prodotti conservati, valorizzati e commercializzati sono i propri. In altri termini, la mera vendita di uva da tavola consiste in un’attività agricola connessa solamente quando la cessione ha a oggetto prodotti provenienti dal proprio vigneto, essendo obbligatoria, in tutti gli altri casi, una fase di manipolazione e/o trasformazione.

Preso atto di questo “ulteriore” requisito richiesto, vediamo quando e soprattutto come deve essere verificato il requisito della prevalenza che sicuramente pone meno problemi del suo predecessore “nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

In tal senso bisogna precisare come la circolare 44/E/2004 richiamata abbia allargato l’utilizzo delle attività connesse, infatti, se con la precedente circolare n. 44/E/2002 l’attività era vista in un’ottica di miglioramento qualitativo del proprio prodotto esistente, adesso è ammesso anche un fine di aumento quantitativo del prodotto commercializzato nonché di ampliamento della gamma offerta, in quest’ultimo caso, fermo restando la riconducibilità dello stesso al medesimo settore merceologico (questo sta a significare che, fermo restando il rispetto del parametro della prevalenza determinato come vedremo, i prodotti devono essere coerenti e quindi un viticultore non può considerare agraria anche la cessione, previa trasformazione o manipolazione, del pomodoro).

Si avrà un miglioramento:

  • qualitativo quando, ad esempio si acquista vino da taglio presso terzi per migliorare la qualità del proprio;
  • quantitativo quando si produce vino rosso e si acquistano altre uve per aumentare la produzione e sfruttare appieno la propria struttura produttiva e
  • nella gamma allorquando producendo vino rosso si acquistano uve bianche per procedere alla loro vinificazione e successiva vendita del prodotto ottenuto.

Per quanto concerne le modalità di determinazione della prevalenza, si dovrà utilizzare, ove possibile, il parametro quantitativo confrontando la produzione propria con quella acquistata, mentre, quando si è in presenza di prodotti non omogenei tra di loro, si dovrà utilizzare il criterio del valore normale.

Nel caso di mancato rispetto della prevalenza viene azionata la cd. franchigia e quindi nel limite del doppio dei prodotti propri viene dichiarato un reddito agrario, mentre per l’eccedenza il reddito dovrà essere determinato analiticamente secondo le regole dell’articolo 56 e seguenti del Tuir.

Per quanto attiene i cd. costi generali dell’azienda, ai fini di una corretta imputazione si dovrà utilizzare un criterio proporzionale.

Un esempio numerico rende meglio.

Ipotizzando che l’azienda Alfa produce 5.000 quintali di uva e ne acquisti presso terzi altri 15.000 quintali, detto che solamente i primi 10.000 quintali trovano copertura nel reddito agrario, per individuare la quota parte di costi da imputare ai fini del calcolo analitico dell’eccedenza di reddito si dovrà applicare la proporzione 20.000 : 100 = 5.001 : X da cui si ricava la percentuale da applicare ai costi sostenuti che nel nostro caso è pari al 25%.

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L’azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità