28 Marzo 2014

Redditometro, profili di criticità: le spese per elementi certi

di Angelo Luca Ottaviano
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L’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 6/E/2014, ha ribadito che nell’accertamento tramite il “nuovo” redditometro verranno utilizzate anche le cosiddette spese per elementi certi.

Si tratta in sostanza delle spese di mantenimento di abitazioni e mezzi di trasporto (quali autovetture, imbarcazioni, aeromobili ecc.), determinate applicando a parametri oggettivi (ad esempio il possesso di un immobile e le sue caratteristiche tecniche) i valori medi ISTAT per il nucleo familiare di appartenenza.

La presunzione sottesa è che la disponibilità di determinati beni (abitazioni e mezzi di trasporto) comporti necessariamente dei costi di gestione (es: manutenzione e condominio per l’abitazione; carburanti, lubrificanti, ricambi per i mezzi di trasporto), il cui sostenimento è a sua volta indicativo di capacità contributiva.

Le modalità di calcolo di queste spese sono state illustrate dalla Circolare n. 24/E/2013.

Le spese per l’abitazione verranno attribuite al contribuente utilizzando come parametro i metri quadri delle abitazioni possedute. Il calcolo da effettuare è il seguente:

spesa media unitaria ISTAT * mq totali abitazioni * mesi di possesso * quota di possesso

dove spesa media unitaria ISTAT = spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di appartenenza / consistenza media delle abitazioni (75 mq).

Ad esempio, nel caso di un single tra 35 e 64 anni, senza figli, residente a Nord Ovest e proprietario di due appartamenti della grandezza di 120 e 100 metri quadri, la spesa per acqua e condominio del 2012 sarà determinata nel modo seguente:

  • spesa media unitaria ISTAT = spesa media ISTAT (60,92) / 75 mq = 0,81 euro/mq;
  • spesa attribuita per il 2012 = 0,81 * 220 mq * 12 mesi * 100% di possesso = 2.144,38 euro.

Anche le spese relative ai mezzi di trasporto verranno calcolate nello stesso modo, facendo però riferimento ai Kilowatt:

spesa media unitaria ISTAT * Kw effettivi * mesi di possesso * quota di possesso

dove spesa media unitaria ISTAT = spesa media ISTAT nucleo familiare di appartenenza / Kw medi

Ad esempio, si consideri una coppia con 1 figlio, residente a Nord Ovest e che abbia 2 autovetture entrambe intestate al marito, per un totale di 180 Kw effettivi e 156,1 Kw medi (allegato 1 del D.M. 24/12/2012).

La spesa attribuita per la gestione dei mezzi di trasporto sarà la seguente:

  • spesa media unitaria ISTAT = spesa media ISTAT (300,29) / 156,1 = 1,92 euro/Kw
  • spesa attribuita per il 2012 = 1,92 * 180 Kw * 12 mesi * 100% possesso = 4.155,20 euro

In definitiva, le spese per elementi certi rappresentano una categoria ibrida, a metà strada tra le spese attribuibili con certezza al contribuente perché presenti in Anagrafe Tributaria o comunque conosciute dall’Amministrazione Finanziaria (mutui, canoni di locazione ecc.) e le spese per beni e servizi di uso corrente (abbigliamento, alimentari ecc.) che invece possono essere determinate unicamente tramite l’applicazione dei valori medi ISTAT.

Tuttavia, proprio l’utilizzo delle spese medie ISTAT rappresenta un elemento di forte criticità nell’ambito dell’accertamento tramite redditometro: infatti, il Garante per la Privacy (interpellato preliminarmente a tal proposito dall’Agenzia delle Entrate) ha ritenuto i valori medi ISTAT potenzialmente molto imprecisi se attribuiti a un singolo individuo, oltre che eccessivamente invasivi della sfera privata dei contribuenti: per questi motivi il Garante stesso ha richiesto all’Amministrazione Finanziaria di escludere dal redditometro tutte le spese il cui calcolo si basa unicamente sulle medie ISTAT.

L’Agenzia delle Entrate si è adeguata alle prescrizioni del Garante con la Circolare 6/E/2014, estromettendo dal redditometro le spese correnti, che venivano quantificate utilizzando esclusivamente le medie ISTAT; tuttavia la stessa Agenzia ha ritenuto di poter utilizzare i valori ISTAT per le spese di gestione di abitazioni e mezzi di trasporto, poiché in questo caso le medie statistiche sono parametrate a elementi certi (effettivo possesso dei beni, metri quadri e Kilowatt).

In effetti la tesi dell’Amministrazione Finanziaria appare conforme al parere del Garante, che ha più volte precisato che medie ISTAT non possono essere utilizzate a meno che esse siano “ancorate all’esistenza di beni e servizi e al relativo mantenimento”, concludendo che “il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.” (si veda documento web n. 2765110 del 21 Novembre 2013, in particolare i punti F.2 e G.2, e relative considerazioni riassuntive).

Si tratta però di un’impostazione non condivisibile: non si comprende infatti la ragione per cui le stesse medie ISTAT, considerate inattendibili per calcolare le spese correnti, vengano invece “riabilitate” nell’ambito dei costi di mantenimento di abitazioni e mezzi di trasporto, solo perché parametrate a metri quadri e Kilowatt.

L’utilizzo di parametri quali metri quadri e kilowatt effettivi, pur se consente di attribuire una spesa differenziata a seconda delle caratteristiche del bene (e quindi di considerare diversamente la posizione di un contribuente in possesso di un’utilitaria da un altro che dispone di una vettura di lusso), non migliora invece la rappresentatività dei valori sottesi alla determinazione del costo unitario medio (spese medie ISTAT, consistenza media delle abitazioni pari a 75 mq e Kilowatt medi per nucleo familiare), che sono tutti espressione di uno standard medio non riconducibile in alcun modo a un singolo individuo se non con elevati margini di errore.

Il contribuente, peraltro, si trova di fronte a una probatio diabolica, poiché dimostrare di non aver speso quanto stabilito dai valori statistici può rivelarsi impossibile pur documentando in contraddittorio una minor spesa effettiva. In questo caso infatti l’Amministrazione Finanziaria potrebbe facilmente contestare che la documentazione prodotta rappresenta soltanto una parte delle spese effettivamente sostenute.

Per concludere, l’utilizzo delle medie ISTAT per il calcolo delle spese di mantenimento di abitazioni e mezzi di trasporto è un aspetto su cui va posta particolare attenzione in sede di contraddittorio, evidenziando i limiti e gli elevati margini di errore dei valori ISTAT e valorizzando ove possibile le situazioni di fatto che rendono inattendibili tali spese medie, come ad esempio l’indisponibilità per un lungo periodo di un mezzo di trasporto, in quanto incidentato.

In questo senso si ribadisce la fondamentale importanza di una partecipazione attiva al contraddittorio, che rappresenta (per questo e per molti altri motivi) un momento cruciale per la difesa del contribuente nell’ambito dell’accertamento tramite redditometro.