6 Dicembre 2022

Reclamo e mediazione: spese del giudizio a carico della parte soccombente 

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La legge di riforma del processo tributario ha modificato, tra gli altri istituti, il procedimento di reclamo e mediazione di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992.

Al riguardo si rammenta che per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, ovvero si considera l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Sono poi previste specifiche eccezioni per le controversie di valore indeterminabile e per i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

Il ricorso è improcedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo e mediazione. Trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

È espressamente previsto che le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. I vari organi destinatari (anche per gli altri enti impositori), se non intendono accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formulano d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.

Tuttavia, considerato che siano ad oggi il procedimento di reclamo e mediazione ha assunto una “scarsa” rilevanza pratica, contrariamente alla finalità per la quale era stato previsto, rappresentando nella generalità dei casi una mera formalità ai fini della procedibilità del ricorso innanzi alla Commissione tributaria (ora Corte di Giustizia tributaria), il legislatore è intervenuto al fine di prevedere specifiche conseguenze.

In particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera e), L. 130/2022 ha introdotto il comma 9-bis dell’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992 prevedendo che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5 del medesimo decreto, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

Innanzitutto occorre sottolineare che l’articolo 15 D.Lgs. 546/1992, rubricato “Spese del giudizio”, oltre a sancire il c.d. principio di soccombenza, prevede già al comma 2-septies che nelle controversie soggette a reclamo e mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis citato, le spese del giudizio che sono liquidate con sentenza devono essere maggiorate di diritto del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

Tuttavia tale disposizione ha avuto scarsa (per non dire inesistente) applicazione pratica da parte delle Commissioni tributarie. Non è un caso infatti che il legislatore tributario, ancora una volta, ha avvertito l’esigenza di normare un principio che avrebbe dovuto ritenersi già acquisito (un po’ come accaduto per l’onere della prova, ora specificamente disciplinato dal nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, disposizione introdotta dall’articolo 6 L. 130/2022).

Tornando quindi al nuovo comma 9-bis dell’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, è possibile osservare come, a seguito della novella, la decisione di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, così come la decisione di mancato accoglimento della proposta formulata d’ufficio dall’ente impositore, debbano essere vagliate con maggiore rigore e attenzione.

Qualora infatti nella successiva sede contenziosa, il giudice tributario accogliesse le ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, la parte soccombente, in quanto responsabile della prosecuzione del giudizio in virtù del rigetto del reclamo o del mancato accoglimento della proposta di mediazione, verrebbe condannata al pagamento delle relative spese di giudizio.

Dunque la previsione non appena introdotta mira a rendere “effettivo” il procedimento di reclamo e mediazione al fine di deflazionare il contenzioso, stabilendo la “sanzione” del pagamento delle spese del giudizio per la parte soccombente in sede contenziosa sulla base delle medesime ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione.

Infine è interessante osservare che il legislatore ha esplicitamente previsto che la condanna dell’ente impositore al pagamento delle spese del giudizio (maggiorate di diritto del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento di reclamo e mediazione), possa rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.