11 Settembre 2014

Quale pace tra Italia e San Marino

di Massimiliano Tasini
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Non vi sono dubbi che negli ultimi anni la Serenissima Repubblica sanmarinese abbia compiuto passi da gigante nella direzione della trasparenza e dell’adeguamento agli standards   internazionali; le parole pronunziate dal Presidente Napolitano nel corso della Visita Ufficiale compiuta nella primavera 2014 a San Marino testimoniano con chiarezza questa lettura, corroborata da provvedimenti in campo normativo ed interpretativo con potenziale rilevante impatto pratico.

All’entrata in vigore della 
Convenzione contro le Doppie Imposizioni, siglata fin dal 2002 ma ratificata dagli Stati Contraenti solo nel 2013, ha fatto seguito l’eliminazione di San Marino dalla Black List, e di riflesso l’inoperatività della presunzione contemplata all’art. 2 c. 2 bis del Tuir.
Con l’entrata in vigore della Convenzione, applicabile, quanto ai regimi di tassazione a far data dal corrente anno 2014, trovano applicazione anche gli 
speciali regimi contemplati 
agli artt. da 10 a 12 della stessa, dedicati rispettivamente ai dividendi, agli interessi ed ai canoni.
Di tali disposizioni, particolare interesse potrebbe rivestire quella contemplata al citato art. 10, che, nella versione novellata, e in sede di sottoscrizione, e nel Protocollo Aggiuntivo, contempla ora un regime di tassazione che sostanzialmente ricalca lo schema madre-figlia, con conseguente, ricorrendo determinate condizioni, 
ritenuta fiscale in uscita sul dividendo dello zero per cento.
E’ però interessante che la
Circolare n. 4 del 20/3/2014 della Segreteria di Stato, Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino, testualmente reciti che 
“sulla scorta del dato letterale della norma … l’esenzione dalla ritenuta può trovare applicazione esclusivamente in presenza di un rapporto partecipativo diretto tra la società italiana percettrice dei dividendi e la società sanmarinese pagatrice dei dividendi”. Non vi è pertanto biunivocità di trattamento, con conseguente 
impossibilità di immaginare la costituzione di holding in San Marino.
Se l’intento era cercare di restituire nuove opportunità di impiego a San Marino, nell’ottica di un percorso nuovo e virtuoso pur faticoso, di certo 
questa lettura “tranchant” pone un ostacolo di estrema rilevanza, rischiando di vanificare una delle operazioni potenzialmente più interessanti. Tutti gli strumenti tecnici possono essere buoni o cattivi, dipende solo da come li si usa e da chi lo fa, e certamente la holding è tra questi.
A me sembra che vi siano spazi per letture diverse; comunque, la questione è estremamente rilevante e merita di certo più di qualche attenzione.