24 Febbraio 2023

Processo tributario: il modello da utilizzare per la testimonianza scritta

di Angelo Ginex
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Come noto, la legge di riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale scritta nel processo tributario.

Infatti, il nuovo comma 4 dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, stabilisce che la Corte di Giustizia tributaria possa ammettere la prova testimoniale scritta nei casi in cui egli la ritenga necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti.

Altrimenti detto, il giudice tributario è assolutamente libero di ammettere o meno l’assunzione della prova, valutando a sua discrezione che questa sia necessaria o meno ai fini della decisione.

Quanto poi alle forme dell’assunzione della prova testimoniale scritta, occorre sottolineare che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 e dall’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, la procedura da seguire sia quella contenuta nell’articolo 257-bis c.p.c.

Ne deriva che la Corte di Giustizia tributaria ordina alla parte processuale che ha presentato istanza di assunzione, di preparare il modello di testimonianza e di notificarlo al testimone. Questi rende la deposizione compilando il suddetto modello in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e indica quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone, poi, sottoscrive la deposizione con firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza e la spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o la consegna direttamente alla cancelleria del giudice. Vista l’obbligatorietà del processo tributario telematico, quest’ultimo adempimento richiederebbe un intervento al fine di renderlo coerente con le nuove modalità telematiche.

Se il testimone desidera astenersi, è tenuto a compilare il modello di testimonianza con indicazione delle proprie generalità e dei motivi di astensione.

Con riferimento al modello da utilizzare per la testimonianza scritta nel processo tributario, occorre rilevare che non è stato precisato nulla, né tantomeno è stato fatto riferimento a un modello di testimonianza specifico.

È d’uopo osservare che quello attualmente previsto e le relative istruzioni di compilazione riguardano le testimonianze scritte nel processo civile, che sono contenute nell’articolo 103-bis delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e nel Decreto del Ministero della Giustizia del 17 febbraio 2010 (D.M. 17.02.2020).

Per tale ragione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (c.d. MEF) è stato chiesto se sia possibile utilizzare il modello e le istruzioni approvate con D.M. 17.02.2020 e usate nel processo civile, apportando ovviamente i necessari adattamenti.

Ebbene il MEF, in occasione delle risposte rese nel corso della videoconferenza del 26 gennaio 2023, ha evidenziato che il richiamo contenuto nell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992 alle forme previste dall’articolo 257-bis c.p.c., unitamente alla previsione di carattere generale di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, comporta l’estensione al processo tributario dei medesimi adempimenti e obblighi previsti nel processo civile.

Conseguentemente, il modello di testimonianza scritta approvato per il rito civile con D.M. 17.02.2010 è applicabile al processo tributario, fermo restando che allo stesso dovranno essere apportate le necessarie modifiche quali, ad esempio, i riferimenti della Corte di Giustizia tributaria adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario.

Per quanto concerne poi il soggetto deputato ad autenticare la firma apposta sul modello dal testimone, il MEF ha osservato che le disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 546/1992 prevedono che i segretari assistono le Corti di Giustizia tributaria secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere. Inoltre l’articolo 35 del medesimo decreto stabilisce che i segretari sono deputati all’assistenza dei collegi nelle udienze e all’apposizione della firma nei provvedimenti depositati dai collegi stessi.

Ciò significa che i segretari delle Corti di Giustizia tributaria, così come i cancellieri, assumono la qualifica di pubblici ufficiali e, in quanto tali, possono autenticare la firma del testimone apposta sul modello.

Da ultimo occorre rilevare che il legislatore ha previsto uno specifico limite all’utilizzo della prova testimoniale nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, disponendo che questa è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.