18 Novembre 2022

Processo tributario: conciliazione anche su proposta del giudice

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La legge di riforma del processo tributario ha modificato l’istituto della conciliazione, attualmente disciplinato dagli articoli 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992, con l’intento di allargare il novero dei soggetti abilitati alla presentazione di tale istanza (in udienza o fuori udienza).

In particolare l’articolo 4, comma 1, lettera g), D.L. 130/2022 ha introdotto, dopo il citato articolo 48-bis, una nuova disposizione, l’articolo 48-bis.1, la cui rubrica “Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria” rende subito evidente come l’istituto, ora, possa essere attivato anche dallo stesso giudice tributario.

La disposizione citata, infatti, stabilisce che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, la Corte di Giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

Dunque la novella non prevede che il giudice tributario possa “in ogni caso” proporre la conciliazione della controversia alle parti processuali. Piuttosto limita la proposizione della conciliazione da parte del giudice tributario soltanto alle controversie reclamabili, ovvero di valore inferiore a 50.000,00 euro; inoltre fissa dei parametri di riferimento alla stregua dei quali essa deve essere formulata, ossia l’oggetto del giudizio e l’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

Al comma 2 del nuovo articolo 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992 è stabilito altresì che la proposta conciliativa possa essere formulata sia in udienza che fuori udienza, così come già previsto per le parti processuali. La norma individua poi i diversi soggetti cui tale istanza deve essere comunicata a seconda del momento in cui venga avanzata. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

La nuova disposizione, al comma 3, ha previsto che in tali ipotesi, la causa possa essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

Ciò significa che, se il giudice tributario propone la conciliazione alle parti nei termini che ritiene più opportuni, tenendo conto dell’oggetto del giudizio e dell’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, e queste abbiano necessità di valutare tale ipotesi, questi ha la facoltà anche di disporre il rinvio dell’udienza al fine di consentire il raggiungimento di un accordo.

Inoltre, è previsto che, nella ipotesi in cui le parti non riescano a perfezionare l’accordo, nella stessa udienza in cui questo avrebbe dovuto perfezionarsi, si procede alla trattazione della controversia.

L’articolo 48-bis.1, comma 4, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Quindi il processo verbale rappresenta un elemento fondamentale dell’iter conciliativo, dal momento che esso costituisce, a seconda dei casi, titolo per la riscossione, nel caso dell’ente impositore, e titolo per il pagamento, nel caso del contribuente.

Qualora, a seguito della proposta del giudice tributario, le parti processuali raggiungano un accordo conciliativo, appare evidente che il contenzioso non abbia più motivo di esistere. Per tale ragione, così come nel caso della conciliazione (fuori udienza o in udienza) su proposta delle parti, il comma 5 dell’articolo 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La novella, al comma 6, si preoccupa anche di precisare che in nessun caso, la proposta di conciliazione può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice. Ciò significa che la parte a cui svantaggio opererebbe la conciliazione, non può, solo per tale ragione, chiedere la ricusazione o astensione del giudice che l’abbia proposta.

Occorre rimarcare che la novità in esame, come per altre modifiche introdotte dal D.L. 130/2022, trova applicazione ai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022.

Infine, si rileva che anche in caso di conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia tributaria, è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992, secondo cui le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento o cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge a seconda che il perfezionamento intervenga rispettivamente nel corso del giudizio di primo o di secondo grado.